Cassazione Penale, Ordinanza n. 19774/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando la trattazione "senza formalità di procedura" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per il reato di evasione e ridotto la pena, su concorde richiesta delle parti, a mesi dieci e giorni venti di reclusione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura sulla qualificazione giuridica è proponibile solo quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; verifica da compiersi esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso. Ritenendo il ricorso fuori da tali limiti, lo ha dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
È il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e la cui condanna è stata parzialmente riformata in appello con riduzione della pena.
"senza formalità di procedura"
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con trattazione de plano, in camera di consiglio non partecipata.
Ha introdotto nel codice di rito l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo quando l'erroneità sia immediatamente e macroscopicamente percepibile rispetto al capo di imputazione.
- Il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica va compiuto esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della decisione impugnata e dei motivi di ricorso, senza riesame del merito.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può provvedere de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con camera di consiglio non partecipata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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