Sentenza del 16/05/2025 n. 3438 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento esecutivo n. 3441 del 29 settembre 2022, di € 1.111,00, per IMU e sanzioni amministrative relative all'anno 2021. Ha dedotto, da un lato, il difetto di legittimazione passiva, affermando di non avere alcun diritto reale sull'immobile; dall'altro, il difetto di motivazione, perché l'atto non avrebbe indicato in modo concreto i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. Ha inoltre riferito che l'immobile era nell'esclusivo possesso di G. S. e che il Comune, per lo stesso anno, aveva richiesto a quest'ultimo canoni di occupazione.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza, Ottava Sezione, ha accolto il ricorso e annullato l'accertamento impugnato. Ha ritenuto fondati sia il difetto di motivazione — l'atto riportava soltanto un riferimento generico e stereotipato alla consultazione incrociata delle banche dati — sia l'insussistenza del presupposto impositivo nei confronti del ricorrente. Il Comune, sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, non ha fornito elementi né replicato all'eccezione relativa all'assenza di diritti reali del ricorrente sull'immobile. Il Comune è stato condannato a rifondere € 233,00 di spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
i cui presupposti di fatto, secondo le regole generali, debbono essere provati, in caso di incertezza circa la loro esistenza oggettiva, dalla autorità amministrativa che coltiva la relativa pretesa, mentre incombe al destinatario del provvedimento l'onere della prova dei fatti modificativi o estintivi, secondo la disciplina dettata dall'art. 2697 c.c.
L'amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi del credito tributario; al contribuente spetta provare i fatti che modificano o estinguono la pretesa.
Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 545/1992 (come indicato nel provvedimento)
L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni...
La norma pone a carico dell'amministrazione la prova delle violazioni contestate e impone al giudice di annullare l'atto quando la prova della pretesa o delle sanzioni manca, è contraddittoria o non è sufficientemente circostanziata.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari l'ente impositore deve provare i fatti che fondano la pretesa; la mera presunzione di legittimità dell'atto non sostituisce la prova in giudizio.
- Un accertamento deve esporre in modo concreto e comprensibile i presupposti della pretesa: un richiamo generico a verifiche o banche dati può essere insufficiente.
- Per l'IMU occorre dimostrare che il destinatario sia titolare del presupposto soggettivo previsto dalla disciplina applicabile. Se il contribuente contesta la titolarità di diritti reali, l'ente deve documentare gli elementi che lo rendono soggetto passivo.
- La mancata costituzione dell'ente non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso, ma lascia senza replica e senza prova le contestazioni del contribuente, ferma la valutazione giudiziale degli elementi disponibili.
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