Cassazione Penale, Sentenza n. 39580/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/05/2025 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il difensore ha dedotto violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p., in relazione all'art. 47 Ord. pen.), lamentando una motivazione contraddittoria, apodittica e incoerente: il Tribunale si sarebbe basato in misura eccessiva sulla gravità dei fatti e sul comportamento iniziale del detenuto, senza valutare adeguatamente l'evoluzione positiva emersa nella più recente relazione di sintesi della Casa Circondariale di Velletri.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse effettivamente considerato i dati positivi della relazione penitenziaria, ma avesse legittimamente disposto un periodo aggiuntivo di osservazione alla luce della gravità dei reati commessi (concussione tentata, falsità materiale, induzione indebita e peculato), della mancata resipiscenza nella fase iniziale della carcerazione, delle informazioni di polizia giudiziaria (deferimento per truffa nel 2021) e del pericolo di fuga (irreperibilità e cattura tramite mandato di arresto europeo). La decisione è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza che ammette la gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b
art. 606, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per viziare la motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di legge né vizio di motivazione ai sensi di tale disposizione.
Ordinamento penitenziario, art. 47
Richiama i principi relativi all'affidamento in prova e alle finalità rieducative; la Corte ha osservato che il giudice non è vincolato ai giudizi di idoneità delle strutture osservanti, ma deve valutare le informazioni alla luce delle esigenze rieducative e dei profili di pericolosità, potendo richiedere ulteriori osservazioni.
Codice di procedura penale, art. 611
Norma richiamata per escludere la procedibilità della richiesta di trattazione orale del ricorso nei casi previsti dalla legge; la richiesta di discussione orale è stata respinta per incompatibilità con l'art. 611.
Massime di principio
- Il giudice delle misure alternative non è vincolato dai giudizi espressi nelle relazioni penitenziarie o dagli organi di osservazione: tali relazioni forniscono elementi informativi che devono essere valutati nel complesso.
- La presenza di comportamenti positivi recenti non impone automaticamente la concessione dell'affidamento in prova; è legittimo richiedere un periodo supplementare di osservazione per verificare la stabilità della revisione critica.
- La gravità dei reati e la condotta pregressa (in particolare l'assenza di resipiscenza nella prima fase della detenzione) sono elementi idonei a motivare il diniego di misure alternative, purché adeguatamente considerati e collegati alla finalità rieducativa.
- Informazioni di polizia giudiziaria (p.es. deferimenti recenti) e il rischio di fuga costituiscono profili rilevanti nella valutazione della concessione dei benefici penitenziari.
- La giurisprudenza ammette un criterio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari: sperimentazioni premiali e periodi di prova possono essere richiesti prima di misure più ampie.
- Le formalità procedurali (es. limiti alla trattazione orale previsti dall'art. 611 c.p.p.) devono essere osservate: richieste di discussione orale possono essere respinte quando la legge non le prevede.
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