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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32681/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, in concorso con altri. Il primo motivo denunciava manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, anche in relazione al diverso trattamento riservato a un coimputato. La Corte ha rilevato che le doglianze reiteravano quelle già proposte in appello e puntualmente disattese, senza formulare una critica specifica alla decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul concorso dell'imputato, trovato a bordo dell'autovettura nella quale erano state rinvenute banconote false, insieme ad altri coimputati, e destinatario via Telegram di un tariffario relativo alle banconote, elementi distintivi rispetto alla posizione del coimputato assolto o comunque trattato diversamente. Il secondo motivo contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha giudicato congrua la valutazione della gravità della condotta, desunta dall'organizzazione, dalla professionalità, dalle chat, dall'azione di gruppo e dal numero delle banconote. Il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento della fattispecie meno grave di cui all'art. 457 c.p.; la Corte ha ritenuto logicamente motivata l'esclusione della buona fede e ha richiamato la distinzione tra gli artt. 455 e 457 c.p., quanto alla consapevolezza della falsità al momento della ricezione delle banconote. Il quarto motivo riguardava il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e all'art. 62, n. 6, c.p. Quanto alla prima, la Corte ha ritenuto non esiguo, anche potenzialmente, il danno patrimoniale, valorizzando il numero delle banconote e il prezzario rinvenuto, dal quale potevano ricavarsi il valore di mercato illecito e il lucro della commercializzazione. Quanto alla seconda, ha ritenuto non manifestamente illogico il giudizio secondo cui la mera indicazione del luogo di soggiorno dei correi non aveva eliminato né attenuato le conseguenze dannose o pericolose del reato, poiché le banconote erano state rinvenute soltanto dopo la perquisizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché fondato sulla mera reiterazione di doglianze già esaminate in appello e privo di una critica specifica alla motivazione impugnata. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la motivazione sulla responsabilità concorsuale, sul diniego dell'art. 131-bis c.p., sulla mancata derubricazione nell'art. 457 c.p. e sul diniego delle attenuanti ex art. 62, nn. 4 e 6, c.p. è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 455 c.p.

    La responsabilità concorsuale per la spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della presenza dell'imputato nel veicolo contenente le banconote false, dell'azione di gruppo e della ricezione di un tariffario via Telegram.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo; organizzazione, professionalità, azione di gruppo e numero delle banconote possono escludere la tenuità.

  • art. 457 c.p.

    La fattispecie si distingue da quella dell'art. 455 c.p. perché presuppone che la consapevolezza della falsità sia stata acquisita dopo la ricezione delle monete; la mera detenzione è penalmente irrilevante se non accompagnata dalla volontà di spendita, mentre la consapevolezza originaria e la volontà di immissione nella circolazione ricadono nell'art. 455 c.p.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio; nella valutazione possono rilevare il numero delle banconote, il loro valore di mercato illecito e il lucro derivante dalla commercializzazione.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    La collaborazione rileva ai fini dell'attenuante solo se idonea a elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; la mera indicazione del luogo in cui soggiornano i correi non è sufficiente quando le banconote sono rinvenute soltanto dopo una perquisizione.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I criteri relativi alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo orientano la valutazione della particolare tenuità del fatto.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si limitino a reiterare motivi già dedotti in appello e disattesi, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La responsabilità concorsuale nella spendita o introduzione in circolazione di monete falsificate può essere desunta, con motivazione non manifestamente illogica, dalla compresenza dell'imputato nel luogo in cui sono rinvenute le banconote, dall'azione di gruppo e da elementi individualizzanti che dimostrino la consapevolezza della falsità e l'accordo per la commercializzazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; organizzazione, professionalità, coordinamento mediante chat, azione di gruppo e numero delle banconote sono elementi idonei a escludere la tenuità.
  • La distinzione tra gli artt. 455 e 457 c.p. dipende, sul piano soggettivo, dal momento in cui l'agente acquisisce la consapevolezza della falsità: l'art. 455 c.p. presuppone la consapevolezza già al momento della ricezione e la volontà di spendita o messa in circolazione, mentre l'art. 457 c.p. riguarda la successiva acquisizione della consapevolezza.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio pressoché irrisorio; nella commercializzazione di banconote false possono essere considerati il numero dei titoli, il loro valore sul mercato illecito e il lucro complessivo derivante dall'operazione, senza che basti allegare genericamente la suddivisione del profitto tra i concorrenti.
  • La collaborazione successiva integra l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. soltanto quando abbia concretamente eliminato o attenuato le conseguenze dannose o pericolose del reato; la mera indicazione del luogo in cui si trovano i correi non è sufficiente se il recupero delle banconote avviene solo mediante perquisizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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