Cassazione Civile, Sentenza n. 4818/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva ritenuto validhe e non vizianti le deliberazioni assembleari del 28.4.2006 riguardanti: 1) la ratifica dell'azione di rivalsa del Condominio nei confronti dell'assicurazione Fondiaria SAI per il risarcimento dovuto agli eredi di Guadagno Luigi per infiltrazioni provenienti da bene comune; 2) la ratifica dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal Condominio nei confronti della condomina De Rosa Alessandra; 3) il mandato all'amministratore per proporre appello nel giudizio contro il condomino Guadagno Luigi, comprensivo dell'actio negatoria servitutis. I ricorrenti contestano in sostanza la legittimità della delibera per carenza della maggioranza richiesta dall'art. 1136 cod. civ. e per omissione nell'ordine del giorno della ratifica dell'azione già esercitata, sostenendo che alcune azioni (in particolare l'actio negatoria servitutis e la stipulazione di polizze assicurative) non rientrerebbero nei poteri conservativi dell'amministratore e richiederebbero preventiva autorizzazione assembleare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ma ha accolto il terzo motivo: ha ritenuto che l'actio negatoria servitutis sia un'azione reale che incide sui diritti reali dei condomini e pertanto esula dalle ordinarie attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 n. 4 cod. civ., richiedendo la preventiva autorizzazione assembleare. In relazione a tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Per gli altri profili la Corte ha confermato che l'azione di rivalsa verso l'assicuratore (per ottenere l'indennizzo derivante da contratto di assicurazione stipulato dal Condominio) e l'azione di ripetizione di indebito verso la condomina De Rosa sono da qualificarsi come atti conservativi rientranti nei poteri dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 cod. civ., e quindi non richiedenti preventiva deliberazione assembleare; pertanto le relative censure sono state respinte. Le spese sono compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Norme richiamate
Individua gli atti conservativi relativi alle parti comuni che rientrano tra le attribuzioni dell'amministratore; la Corte li ha interpretati come comprensivi dell'esercizio dell'azione di rivalsa verso l'assicuratore del Condominio.
Disciplina la rappresentanza processuale dell'amministratore; la sentenza conferma che l'amministratore può agire in giudizio per tutelare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione stipulato dal Condominio.
Stabilisce le maggioranze assembleari; la Corte ha precisato che quando l'azione rientra nei poteri conservativi dell'amministratore non sussiste l'obbligo di preventiva deliberazione con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136.
Individuazione di parti comuni dell'edificio; richiamato nel contesto delle azioni riguardanti il cortile e il lucernario comuni.
art. 2033 e art. 2034 cod. civ.
Richiamati con riferimento all'azione di ripetizione di indebito e alla valutazione sulla ripetibilita degli importi versati; la Corte ha ritenuto che la domanda di ripetizione era atto conservativo esercitabile dall'amministratore, mentre il merito della ripetizione (difetto di titolo per obbligazione naturale) è stato valutato nei gradi di merito.
Richiamato con riferimento agli effetti delle pronunce giudiziali nei confronti dei condomini non partecipanti; la Corte ha precisato che l'effetto espansivo verso altri condomini opera solo in caso di accoglimento dell'azione di annullamento.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Norma sulle ragioni di cassazione; i motivi dedotti in ricorso sono stati esaminati alla luce di tali disposizioni, con accoglimento del motivo relativo alla qualificazione dell'actio negatoria come azione reale.
Massime di principio
- L'amministratore di condominio può promuovere giudizi per ottenere l'indennizzo dovuto a titolo di polizza assicurativa stipulata dal Condominio senza preventiva autorizzazione assembleare, trattandosi di atto conservativo volto a far valere i diritti derivanti dal contratto già concluso.
- La mera ratifica assembleare dell'operato dell'amministratore in relazione ad atti che rientrano nei suoi poteri conservativi è superflua: l'assenza nell'ordine del giorno della specifica ratifica non annulla l'operato dell'amministratore quando l'azione sia legittimamente esercitabile da quest'ultimo.
- Le azioni reali che incidono sulla titolarità, sul contenuto o sulla tutela dei diritti reali (per esempio l'actio negatoria servitutis) non rientrano normalmente nei poteri conservativi dell'amministratore e richiedono quindi la preventiva autorizzazione dell'assemblea, con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cod. civ.
- Le azioni personali dirette a recuperare somme pagate indebitamente da o per conto del Condominio verso un condomino possono essere considerate atti conservativi e rientrare nelle attribuzioni dell'amministratore.
- Se si è in presenza di incertezze sulla natura dell'azione (reale vs personale/conservativa), è prudente ottenere l'autorizzazione assembleare per evitare il rischio di nullità o impugnazione della deliberazione e delle azioni intraprese.
- In caso di esito parziale favorevole in sede di legittimità, la Cassazione può cassare la decisione impugnata solo per la parte errata (anche senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti) e disporre la compensazione delle spese quando il ricorso è solo parzialmente accolto.
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