Cassazione Civile, Sentenza n. 4863/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione di una sentenza di merito relativa ad avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di due suoli edificabili a Pietrasanta. L'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato (complessivi € 900.000,00) attribuendo un valore venale complessivo di € 2.028.000,00, con pretesa tributaria di € 254.984,40. La ricorrente deduceva tre censure: (1) nullità della notifica dell'atto impositivo per carenza della relata e omessa indicazione del soggetto notificatore; (2) insufficiente motivazione dell'avviso di rettifica, mancando elementi idonei a individuare la pretesa; (3) omesso esame di fatto decisivo, in particolare la non confrontabilità del prezzo di aggiudicazione in asta con il prezzo negoziato in libera contrattazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile o infondati i motivi proposti: (i) il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso (mancata trascrizione integrale degli atti relativi alla notifica) e, comunque, infondato nel merito perché la normativa e la giurisprudenza ammettono la validità della notificazione a mezzo posta effettuata direttamente dall'ufficio quando risultano elementi di tracciabilità e l'arrivo del plico al destinatario; (ii) il secondo motivo è infondato in quanto l'avviso di rettifica conteneva adeguata motivazione: indicazione del metodo comparativo, richiamo alla stima dell'Agenzia del Territorio e specifici atti comparativi (anche una vendita all'asta di terreno contiguo) che consentivano al contribuente di conoscere la pretesa e contestarla; (iii) il terzo motivo è inammissibile perché la presunta omissione di valutazione di una perizia stragiudiziale o della non confrontabilità del prezzo d'asta non integra il vizio di omesso esame di fatto decisivo quando il giudice ha comunque considerato tali elementi. Sono state compensate le spese come disciplinato nel dispositivo e condannata la ricorrente alle spese di cassazione secondo il dispositivo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
La notificazione degli atti impositivi, in tema di imposte dirette, e' eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ.
La Corte richiama che le notifiche a mezzo posta eseguite dall'ufficio si conformano alle regole del servizio postale ordinario e possono considerarsi valide se risultano elementi di tracciabilità e l'arrivo del plico al destinatario; l'assenza della relata non determina automaticamente nullità quando la consegna risulta dal sistema postale e non vi è prova dell'impossibilità di prenderne conoscenza.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7, 8 e 14
Norme sulla notificazione a mezzo servizio postale e sulla consegna dei plichi raccomandati
Le disposizioni sulla notificazione con servizio postale si applicano alla consegna dei plichi: se l'atto è spedito dall'ufficio per posta raccomandata, non è richiesta una relata formale come nelle notificazioni dell'ufficiale giudiziario; opera la presunzione di conoscenza per effetto dell'arrivo della dichiarazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito... 2. ...si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. ...l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore... avendo riguardo ai trasferimenti ... anteriori di non oltre tre anni ... che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto ... nonche' ad ogni altro elemento di valutazione.
L'art. 51 consente all'Amministrazione di rettificare il valore dichiarato utilizzando il criterio comparativo, perizie, reddito capitalizzato e 'ogni altro elemento di valutazione'; tali criteri sono pariordinati e anche un unico atto comparativo valido nel triennio può essere sufficiente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
1. L'ufficio, se ritiene che i beni ... hanno un valore venale superiore ... provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione ... 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione ... deve contenere l'indicazione del valore attribuito ... gli elementi di cui all'articolo 51 ... 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ... Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato ... L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
L'avviso deve indicare il criterio di valutazione e gli elementi su cui si fonda; la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo motivazionale quando l'atto ha indicato il metodo comparativo, la perizia dell'Agenzia del Territorio e gli atti comparativi utilizzati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Vizi denunciabili per cassazione: n.3 violazione di legge; n.5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Per utilizzare le fattispecie di cui all'art. 360 il ricorrente deve rispettare i rigori formali: per il n.3 dimostrare la violazione e per il n.5 indicare precisamente il fatto storico omesso, la sua fonte, la discussione in processo e la sua decisività. L'omessa valutazione di perizie stragiudiziali o argomentazioni non integra automaticamente il vizio del n.5.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principi di motivazione degli atti amministrativi
I principi di motivazione amministrativa sono applicabili anche agli avvisi di accertamento tributario, che devono indicare il criterio astratto e le specificazioni necessarie per il diritto di difesa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44
Vendite all'asta pubblica: commisurazione della base imponibile al prezzo di aggiudicazione
La Corte chiarisce che la disciplina particolare delle tasse per gli atti di aggiudicazione non preclude l'uso dei prezzi di aggiudicazione come elemento comparativo per rettifiche su successive vendite, nei limiti e con le cautele previste dalla giurisprudenza.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
Norma citata in relazione all'istanza di sospensione proposta dalla ricorrente
Rilevato in fatto: la ricorrente aveva chiesto la sospensione ai sensi della norma ma poi ha rinunciato alla definizione agevolata e chiesto la trattazione dell'udienza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferimento al contributo unificato eventualmente dovuto
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, se dovuto, da parte della ricorrente del contributo unificato previsto.
Massime di principio
- Ricorso per cassazione: il principio di autosufficienza impone che, quando si deduce la nullità della notificazione, il ricorso contenga la trascrizione integrale degli atti relativi alla notifica (relata, ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento); in mancanza il motivo è inammissibile.
- Notifiche a mezzo posta inviate dall'ufficio: se emergono elementi di tracciabilità e risulta l'arrivo del plico, la notifica è validamente eseguita senza una relata formale; la presunzione di conoscenza può essere superata solo con prova che il destinatario, senza sua colpa, non ha potuto prendere cognizione dell'atto.
- Motivazione dell'avviso di rettifica: è sufficiente l'enunciazione del criterio astratto adottato (es. metodo comparativo) con le specificazioni necessarie per consentire la difesa; l'Amministrazione può avvalersi sia di perizie tecniche sia di atti comparativi, compresa vendita all'asta di immobili similari, e non è obbligata a produrre pluralità di comparabili se un elemento idoneo è reperibile nel triennio.
- Uso del prezzo d'asta come comparabile: l'uso del prezzo di aggiudicazione in asta pubblica rientra tra gli 'altri elementi di valutazione' previsti dalla norma e può essere considerato dall'Ufficio, purché il ragionamento sia esplicitato; l'eventuale carattere atipico del prezzo d'asta non esclude la sua valutazione, ma il giudice deve tenerne conto nella ponderazione complessiva.
- Perizie dell'Agenzia del Territorio (UTE): sono valutazioni tecniche rilevanti ma assimilabili a perizie di parte; non sono di per sé decisive e l'Amministrazione deve comunque dimostrare che superano le contestazioni dell'interessato; il giudice deve motivare il proprio convincimento circa la loro idoneità a sostenere l'accertamento.
- Omesso esame di prove o perizie: l'omessa menzione di una perizia stragiudiziale nella decisione di merito non costituisce automaticamente vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5, specie se il giudice ha comunque considerato e ponderato gli elementi rilevanti.
- Quando impugnare motivazioni deboli: per far valere l'inadeguatezza motivazionale dell'avviso è necessario dimostrare che l'atto non indica il criterio o gli elementi di fatto su cui si basa, ovvero che l'indicazione è talmente generica da non consentire l'esercizio del diritto di difesa.
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