Cassazione Civile, Sentenza n. 4842/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'imposta di registro versata su un atto di trasferimento immobiliare conseguente ad aggiudicazione in esecuzione forzata. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo tempestiva l'istanza alla luce della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 6/2014) che dichiarò l'illegittimità dell'art. 1, comma 497, legge 266/2005 e consentì l'applicazione del "prezzo-valore" nelle espropriazioni. L'Agenzia ricorse in Cassazione sostenendo che la domanda di rimborso era prescritta (richiamando art. 77 DPR 131/1986 e art. 2935 c.c.) e che la declaratoria di incostituzionalità non poteva riattivare diritti ormai estinti per prescrizione o per altri effetti consolidanti del rapporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. La Corte ha ritenuto che, sebbene le pronunce di incostituzionalità abbiano efficacia retroattiva ex tunc, tale efficacia non opera nei confronti di rapporti già esauriti in modo definitivo per effetto della prescrizione (o per formazione del giudicato, decadenza, ecc.). Ne è conseguito che le somme relative ad annualità anteriori al termine prescrizionale non potevano essere rimborsate. Il contribuente è stato condannato alle spese di giudizio, con liquidazione in favore dell'Agenzia per euro 3.760,00 (oltre accessori).
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall'Agenzia come riferimento per il termine di decadenza/tempi relativi alla richiesta di rimborso dell'imposta di registro; la Corte ha ritenuto che la regola prescrizionale non è sospesa da una pronuncia di incostituzionalità quando la prescrizione si sia già definitivamente consumata.
art. 2935 cod. civ.
Norma generale sulla prescrizione: la Corte ha affermato che la dichiarazione di incostituzionalità non può avere effetto di riattivare diritti già estinti per prescrizione disciplinata da norma diversa da quella investita dall'incostituzionalità.
art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266
Dispositivo dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 6/2014) nella parte in cui non consentiva agli acquirenti in espropriazione forzata di chiedere il calcolo dell'imposta sul "prezzo-valore". La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità ma ha escluso che possa operare a vantaggio di pretese già estinte per prescrizione.
art. 136 Cost.
Stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La giurisprudenza interpretativa afferma l'efficacia ex tunc delle sentenze costituzionali, salvo limiti derivanti da rapporti ormai definitivamente consolidati (es. prescrizione, giudicato).
art. 30, legge 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato per il principio che le sentenze costituzionali hanno portata retroattiva e per i limiti relativi ai processi penali irrevocabili; la Cassazione ha richiamato l'eccezione alle sentenze penali irrevocabili come caso speciale.
art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Citato come riferimento alle regole processuali tributarie residuali in tema di decadenza/termini per l'impugnazione e per la definizione delle pretese di rimborso in materia tributaria; la Corte ha ricordato che la mancata presentazione tempestiva della domanda incide sul carattere irrevocabile del pagamento.
Sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 23/01/2014
Dichiarò l'illegittimità dell'art. 1, comma 497, legge 266/2005 nella parte che impediva l'applicazione del prezzo-valore nelle procedure esecutive. La Cassazione ha riconosciuto la portata retroattiva della decisione ma ha precisato che non può rimuovere gli effetti della prescrizione già intervenuta.
Massime di principio
- La dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia retroattiva (ex tunc) e, in linea di principio, consente di valorizzare diritti sorti in epoca anteriore alla pronuncia.
- Tuttavia gli effetti retroattivi delle pronunce costituzionali non operano quando il diritto è già definitivamente estinto o consolidato per effetto di eventi quali prescrizione, decadenza, formazione del giudicato o altre preclusioni processuali non direttamente investite dalla pronuncia.
- In materia di rimborsi tributari il contribuente deve verificare i termini specifici di decadenza stabiliti dalla normativa d'imposta o, in mancanza, le previsioni processuali (es. art. 21 D.Lgs. 546/1992); una pronuncia di illegittimità non riapre pretese ormai prescritte.
- Se l'illegittimità costituzionale ha creato unicamente un ostacolo normativo all'esercizio del diritto (ossia non ha determinato la formazione definitiva di un rapporto e non si è consumata la prescrizione), può giustificare il decorso del termine a partire dalla pubblicazione della sentenza costituzionale; in caso contrario il diritto rimane estinto.
- Prassi consigliata: presentare tempestivamente le istanze di rimborso o, se si ritiene che una norma ostativa sia incostituzionale, sollevare l'incidente di costituzionalità nel giudizio pendente per evitare il rischio che la prescrizione estingua la pretesa.
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