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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4811/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del verbale per violazione dell'art. 100, comma 12, codice della strada (circolazione con targa non propria o contraffatta). La contestazione nasceva dal fatto che un complesso veicolare iscritto al PRA con targhe italiane era stato rilevato in circolazione con targhe polacche rilasciate dalla Motorizzazione polacca (per effetto di contratto di noleggio/immatricolazione temporanea a Bertani Poland). La Prefettura e i giudici di merito ritennero integrata la fattispecie perché nel PRA risultavano ancora le targhe italiane originarie; la ricorrente deduceva invece che le targhe polacche erano regolarmente assegnate ai veicoli e che l'unica omissione era quella prevista dall'art. 103 (mancata comunicazione di esportazione/radiazione), con una sanzione autonoma.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha interpretato l'art. 100, comma 12, come norma diretta a sanzionare il veicolo munito di targa appartenente ad altro mezzo o di targa contraffatta. Poiché dalle risultanze (e dalla documentazione indicata dalla ricorrente) risultava che le targhe polacche erano state regolarmente rilasciate e assegnate ai veicoli, non si era nella fattispecie di "targa non propria" ai sensi di quella norma. La mancata aggiornamento del PRA (mancata radiazione delle targhe italiane) è una omissione disciplinata dall'art. 103 c.d.s., ma non trasforma in sé l'uso delle targhe straniere in una violazione dell'art. 100(12). Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, è stata accolta l'opposizione proposta da Bertani Trasporti s.p.a. con annullamento del verbale. La Prefettura - UTG di Pordenone è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (importi liquidati nel dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 100, comma 12, codice della strada

    "Chiunque circola con un veicolo con targa non propria o contraffatta"

    La Corte interpreta la formula come riferita esclusivamente all'ipotesi in cui la targa apposta al veicolo appartenga ad un altro mezzo o sia contraffatta; non si applica quando la targa è stata regolarmente rilasciata e assegnata da autorità estera al medesimo veicolo

  • art. 103, codice della strada

    Norma che disciplina l'obbligo di comunicare al PRA l'esportazione/radiazione del veicolo; l'omissione costituisce autonoma violazione sanzionabile ma non configura di per sé la fattispecie di targa non propria ai sensi dell'art. 100(12)

  • P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)

    La registrazione PRA è rilevante come elemento di fatto, ma la sola presenza in sede PRA delle targhe originarie non è determinante per qualificare la targa effettivamente apposta al veicolo come "non propria" se esistono documenti che attestano l'assegnazione di nuove targhe estere

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art.100(12) c.d.s. richiede che la targa apposta al veicolo appartenga ad un altro mezzo o sia contraffatta; targhe estere regolarmente rilasciate e assegnate al veicolo non rientrano in questa fattispecie
  • La mancata radiazione/aggiornamento del PRA in conseguenza di immatricolazione o esportazione all'estero configura un'obbligazione e una sanzione autonoma (art.103), ma non trasforma automaticamente in illecito la circolazione con targhe estere regolari
  • In caso di accertamento con targhe straniere, è rilevante produrre documentazione che dimostri l'effettiva immatricolazione/assegnazione delle targhe estere (carte di circolazione estere, documenti di consegna delle targhe originarie, contratti di noleggio/trasferimento)
  • La semplice presenza delle targhe originarie nel PRA non è sufficiente a provare la violazione di art.100(12) se il proprietario dimostra che il veicolo è stato regolarmente re-immatricolato all'estero
  • Per evitare contestazioni è opportuno che il proprietario/produttore del veicolo adempia tempestivamente agli obblighi di comunicazione al PRA in caso di esportazione o passaggio di immatricolazione, conservando prova dell'operazione
  • Onere probatorio: l'autorità accertatrice deve dimostrare che la targa apposta non è quella assegnata al veicolo o è contraffatta; viceversa il conducente/proprietario deve fornire documenti di immatricolazione/assegnazione estera per escludere l'applicabilità dell'art.100(12)

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