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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4812/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla mala gestio dell'amministratore del condominio per non aver pagato la polizza assicurativa, con conseguente mancata copertura dell'incendio del tetto (lavori per €79.280,78 sostenuti dall'amministratore). Contestava inoltre la mancata produzione della documentazione per fruire delle detrazioni fiscali relative ai lavori. In sede di merito il Tribunale e la Corte d'Appello avevano ritenuto che non fosse provato che l'assicurazione avrebbe corrisposto importi superiori a quelli determinati dal CTU (€45.000) e che la domanda relativa alle detrazioni fiscali non fosse stata specificamente dedotta nell'atto di citazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse dato un'interpretazione plausibile dell'art.28 del contratto di assicurazione (indennizzo calcolato sul rifacimento della parte danneggiata o sulle spese di riparazione), abbia correttamente applicato la perizia (CTU) che aveva quantificato in €45.000 le spese necessarie per il rifacimento (detratte le migliorie) e che la clausola sull'"indennità a nuovo" (art.29 comma 2 del contratto) fosse stata rispettata nella misura in cui il supplemento è corrisposto solo se la ricostruzione avviene entro 12 mesi. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la nuova domanda sulle detrazioni fiscali perché non specificamente formulata nella parte in diritto dell'atto di citazione. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e non sono state ordinate condanne alle spese in favore degli intimati (perché non hanno svolto difesa). È stato altresì disposto che il ricorrente verifichi l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • clausola contrattuale art.28 contratto di assicurazione

    La Corte d'appello l'ha interpretata nel senso che l'indennizzo è quantificabile o sul rifacimento della parte irreparabilmente danneggiata o sulle spese di riparazione; in concreto si è fatto riferimento alla CTU che ha stimato le spese in €45.000 detraendo le migliorie.

  • clausola contrattuale art.29 comma 2 del contratto di assicurazione

    Il pagamento dell'indennizzo resta limitato al valore del fabbricato al momento del sinistro, come previsto al punto 2, mentre il supplemento dell'indennità a nuovo, pari alla differenza tra le stime verrà corrisposto a condizione che la costruzione avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione

    La Corte ha ritenuto che la clausola preveda il pagamento del valore al momento del sinistro e un supplemento "a nuovo" solo se la ricostruzione avviene nei termini; il supplemento non copre le migliorie non previste dalla polizza e va detratto.

  • art.1908 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente contro la determinazione dell'indennizzo; la Cassazione ha ritenuto che non sia stata violata perché non è stato liquidato un valore superiore a quello del momento del sinistro e la clausola "valore nuovo" è stata rispettata mediante il supplemento condizionato.

  • art.1362 c.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di interpretazione del contratto; la Cassazione ricordando la propria giurisprudenza ha affermato che il sindacato in sede di legittimità sulla interpretazione delle clausole è limitato: occorre indicare i canoni interpretativi concretamente violati e non limitarsi a proporre un'alternativa interpretativa.

  • art.1223 c.c.

    Riferito alla misura del risarcimento; la Corte ha ritenuto congruo l'accertamento delle spese necessarie per il rifacimento così come risultanti dalla transazione e dalla CTU, non essendovi violazione nella determinazione del danno.

  • art.115 c.p.c.

    Riferito al principio della contestazione degli atti e delle allegazioni; la Corte ha escluso che fosse applicabile il principio della non contestazione sull'entità del danno in ragione del comportamento processuale del Condominio (richiesta di sospensione in attesa della lite contro la ditta responsabile), e perché la quantificazione era oggetto di CTU e successiva transazione.

  • art.112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per presunta omessa pronuncia sulla domanda relativa alle detrazioni fiscali; la Corte ha verificato l'atto di citazione e rilevato che tale domanda non era stata specificamente formulata nella parte in diritto, per cui non sussiste omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.

  • artt.1120 e 1121 c.c.

    Richiamati rispetto alla dedotta mancata adozione di delibere con maggioranza qualificata per l'approvazione di migliorie; la Corte ha rilevato che i lavori eseguiti contenevano elementi qualificabili come migliorie che andavano detratti dall'indennizzo.

  • DPR 115/2002 art.13

    La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Le clausole contrattuali di assicurazione vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici e la loro interpretazione in sede di merito, se plausibile, non è sindacabile in Cassazione limitandosi a proporre un'interpretazione alternativa.
  • L'indennizzo assicurativo può essere limitato al valore del bene al momento del sinistro, con un eventuale supplemento "a nuovo" condizionato al rispetto delle condizioni contrattuali (es. ricostruzione entro termini stabiliti); le migliorie non previste dalla polizza non sono normalmente indennizzabili.
  • Quando è presente una CTU che quantifica le spese necessarie per il ripristino e vi è una transazione che le recepisce, il giudice di merito può farne riferimento per la liquidazione del danno; il danneggiato deve provare che l'assicurazione avrebbe corrisposto importi diversi da quelli accertati.
  • La doglianza in Cassazione relativa all'errata interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare concretamente quali canoni interpretativi sono stati violati; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura.
  • Una domanda processuale non specificamente formulata nella parte in diritto dell'atto introduttivo non può essere ritenuta proposta: l'omessa pronuncia su tale punto non integra automaticamente vizio se la domanda non è stata dedotta formalmente.
  • Il principio della "non contestazione" degli elementi di fatto richiede che la parte avversa abbia avuto occasione e modalità processuali per contestare; comportamenti processuali incongrui (es. richiesta di sospensione) possono essere incompatibili con la deduzione di non contestazione.
  • In contenziosi condominiali, la distinzione tra opere di ripristino e migliorie è rilevante per la misura dell'indennizzo: le migliorie possono essere detratte dall'ammontare risarcibile se non previste dalla polizza o non approvate con le maggioranze richieste.

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