Cassazione Civile, Sentenza n. 4816/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa per l'installazione, da parte dei ricorrenti, di una scala metallica posta nel cortiletto/distacco confinante a circa 1,5 m dalle finestre della resistente. La Grosso aveva chiesto l'accertamento della violazione delle distanze previste dall'art. 907 c.c. e la demolizione o l'arretramento della scala a metri 3. Il Tribunale di Genova aveva rigettato le domande; la Corte d'appello di Genova aveva invece ritenuto la scala in violazione dell'art. 907 c.c. e aveva condannato alla demolizione/arrotramento. I ricorrenti in cassazione hanno censurato principalmente l'applicazione dell'art. 907 c.c. senza aver prima accertato l'esistenza del diritto di veduta (se costituito per titolo, usucapione o destinazione), la valutazione erronea/omessa di dichiarazioni testimoniali e l'omessa pronuncia su questioni inerenti il diritto di passaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale (ritenendoli fondati), ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Grosso e ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione ai motivi accolti e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame, con indicazione che questa dovrà anche decidere sulle spese del presente giudizio. In sostanza la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale ha applicato l'art. 907 c.c. senza verificare adeguatamente in fatto l'esistenza e la provenienza del presunto diritto di veduta, rendendo necessario un nuovo esame probatorio. Quanto alla domanda di risarcimento danni, la Corte d'appello era stata criticata per non aver fornito elementi di quantificazione; il ricorso incidentale è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 907 c.c.
Norma sulle distanze delle vedute/finestre; la Corte ha osservato che non può essere applicata meccanicamente senza accertare in fatto l'esistenza di un diritto di veduta acquisito per titolo o usucapione: la mera anteriorità dell'apertura non è sufficiente.
art. 905 c.c.
Regola le vedute sulle cose altrui (aperture verso beni altrui). La giurisprudenza richiamata distingue tra cortili comuni e cortili esclusivi: l'apertura di vedute verso cosa comune può rimanere soggetta alle prescrizioni dell'art. 905 quando non ricorrono i presupposti per qualificare i rapporti come servitù.
art. 1102 c.c.
Uso della cosa comune: richiamato nella giurisprudenza per i casi in cui il cortile sia comune; in assenza di disciplina pattizia il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione (art.1102).
art. 1117 c.c.
Individua le parti comuni dell'edificio. Rilevante per stabilire se il cortile abbia natura di bene accessorio/comune e quindi la disciplina applicabile ai rapporti fra i proprietari.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: invocato dai ricorrenti, ma la Cassazione ha ritenuto la censura infondata nel caso concreto perché la sentenza si è concentrata sulla domanda attorea e non poteva creare servitù su cosa propria.
art. 115 c.p.c.
Potere del giudice di valutare liberamente le prove; i ricorrenti avevano censurato omesso esame di elementi decisivi, motivo che la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato nella parte relativa all'accertamento del diritto di veduta e alla necessità di nuovo esame.
art. 360 c.p.c. (comma 1, n.3 e n.5)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omesso esame di un fatto decisivo). La Corte ha accolto i motivi fondati su queste censure relativamente all'accertamento del diritto di veduta e all'istruttoria probatoria.
art. 1226 c.c.
Riferito nella discussione sul risarcimento danni (obbligo di prova e termini), ma la Corte d'appello aveva rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di elementi di quantificazione.
art. 2043 c.c.
Norma generale sulla responsabilità aquiliana; invocata dalla resistente per richiedere risarcimento danni, ma la Corte ha ritenuto la domanda non provata e il ricorso incidentale assorbito dalla decisione principale.
Massime di principio
- La mera esistenza anteriore di un'apertura non è di per sé sufficiente a fondare un diritto di veduta: occorre accertare la provenienza del diritto (titolo contrattuale, usucapione, destinazione), perché il riconoscimento di una veduta implica effetti servitutari permanenti sul bene gravato.
- Se il cortile è comune tra più edifici vanno valutate due possibilità: applicare le regole sulla comunione (art.1102 c.c.) quando non sussiste un rapporto di accessorietà, oppure applicare le norme sulle vedute/servitù (art.905/907 c.c.) quando l'apertura comporta un concreto vantaggio stabile per un immobile a carico dell'altro.
- Il giudice di merito non può applicare automaticamente le distanze legali (art.907 c.c.) senza un approfondito accertamento probatorio sulla natura del diritto di veduta e sulla titolarità del cortile; l'assenza di tali accertamenti può giustificare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Le domande di risarcimento per violazione delle distanze richiedono comunque elementi per la quantificazione del danno: non sempre il danno è considerato 'in re ipsa' esentando dalla prova della quantificazione.
- Le doglianze processuali relative all'omesso esame di elementi decisivi (art.115 c.p.c.) o alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.) vanno valutate concretamente: la Corte può rigettare la censura se la decisione si è adeguatamente limitata alle domande poste e ai mezzi istruttori disponibili.
- In casi simili il corretto approccio è procedere per gradi: (1) accertare la proprietà del cortile e la sua natura (comune o esclusiva); (2) verificare documenti e titoli (atti di provenienza) e, se rilevante, l'usucapione; (3) valutare la prova testimoniale o documentale sulla cronologia e natura delle aperture e delle opere; (4) applicare la norma sulle distanze solo se risultano acclarati i presupposti giuridici.
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