Cassazione Civile, Ordinanza n. 32373/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore volta a ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assunzione alle dipendenze della società subentrante a seguito di cessione di ramo d'azienda da una precedente datrice di lavoro, nonché la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora fino all'effettiva assunzione. La corte d'appello aveva respinto il gravame della società, confermando l'accoglimento della domanda in primo grado. In Cassazione la società ha proposto ricorso con cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con espressa adesione/accettazione del controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata espressamente formulata dalla società ricorrente e accettata dal lavoratore controricorrente. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché le parti avevano concordemente definito ogni questione sul punto, e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se espressa e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo quando sia validamente formulata e accettata dalla parte controricorrente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata tra le parti, il giudice può non provvedere sulle spese se le parti hanno già regolato o definito la questione.
- La declaratoria di estinzione non implica un esame nel merito dei motivi di ricorso e lascia impregiudicata la controversia sostanziale, salvo gli effetti processuali della rinuncia.
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