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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35793/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Marsala aveva condannato l’imputato per furto e la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna con sentenza indicata nel testo come del 16 marzo 2026. Il difensore ha proposto tempestivo ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: il 21 marzo 2026, durante il termine per ricorrere, la persona offesa aveva rimesso la querela e l’imputato aveva accettato la remissione. Il testo non indica ulteriori doglianze sul merito della condanna.

La decisione

La Corte ha rilevato che la remissione della querela, intervenuta nella pendenza del ricorso per cassazione e accettata dall’imputato, estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo. Ha inoltre escluso che ricorressero le ipotesi di proscioglimento nel merito di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p. Ha quindi dichiarato estinto il reato ai sensi dell’art. 152 c.p. e annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In mancanza di diverso accordo, le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.

    Che, pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

    La remissione della querela accettata dall’imputato determina l’estinzione del reato procedibile a querela.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.;

    La Corte ha verificato che non ricorressero le condizioni per pronunciare un proscioglimento nel merito ai sensi di tale disposizione.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    che le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    In assenza di diverso accordo, le spese del procedimento conseguenti alla remissione sono poste a carico del querelato.

Massime di principio

  • La remissione della querela intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione, se accettata dall’imputato e in presenza di un ricorso tempestivo, determina l’estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione.
  • La causa estintiva derivante dalla remissione della querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, ferma la verifica dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
  • In mancanza di diverso accordo, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato secondo l’art. 340, comma 4, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale

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