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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39156/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza articolando quattro motivi: 1) vizi di legge e motivazione sul giudizio di gravità indiziaria riguardo alla partecipazione all'associazione mafiosa 'ndrina La Rosa, denunciando omissione di valutazione autonoma e l'erronea ricostruzione di prove di partecipazione basata su contatti e su un episodio estorsivo del 2017 dal quale sarebbe stato estraneo; 2) vizio di motivazione sull'episodio di tentata estorsione relativo ai sopralluoghi sul cantiere della "Cittadella di Padre Pio", contestando la rilevanza delle intercettazioni e delle dichiarazioni di un collaboratore (Polito Domenico) e sostenendo che la conoscenza dello stato dei lavori sarebbe indiretta; 3) vizi in relazione al capo B1 (porto e detenzione di arma cal. 9), che sarebbe stato fondato su una sola conversazione nonostante perquisizioni negative; 4) illegittimità delle esigenze cautelari (custodia in carcere), in particolare perché il Tribunale avrebbe motivato il pericolo di recidiva e la gravità in termini non riferiti alla posizione individuale del Ferraro (soggetto incensurato, ruolo marginale, condotte di breve durata), senza indicare i precedenti penali che avrebbe dovuto considerare.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per carenza di critica argomentata e perché il Tribunale aveva fornito motivazione priva di illogicità evidente riguardo alla sussistenza degli indizi per l'associazione mafiosa, per la partecipazione agli episodi estorsivi e per il possesso dell'arma. Tuttavia, il quarto motivo è stato accolto: la Corte ha riscontrato che il Tribunale ha fondato il giudizio sulle esigenze cautelari su affermazioni generiche (ruolo verticistico, precedenti non chiariti, numero imponente di estorsioni) non adeguatamente riferite alla posizione effettiva di Ferraro. Per questo ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari, invitando la nuova valutazione alla luce delle circostanze individuali del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 49 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla distinzione tra atti preparatori e condotte penalmente rilevanti: la Corte evidenzia che atti meramente preparatori possono non essere sufficienti a dimostrare la partecipazione al reato associativo.

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante e fattispecie di associazione mafiosa)

    La normativa è stata considerata nella valutazione della gravità indiziaria rispetto al reato associativo; la Corte osserva però che effetti cautelari derivanti dall'aggravante devono comunque essere ancorati alla concreta posizione dell'imputato e ai concreti elementi a suo carico.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto dell'affermazione che i motivi di impugnazione devono essere critici e specifici: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che si limitano ad affermazioni generiche senza confronto puntuale con la motivazione impugnata.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma invocata per indicare la competenza e le modalita' del rinvio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari ai sensi di tale disposizione.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Men data all'atto finale della sentenza (trasmissione alla cancelleria per adempimenti): la Corte ha ordinato gli adempimenti formali alla cancelleria ai sensi dell'articolo citato, sebbene il testo sia tronco nell'estratto.

Massime di principio

  • Un motivo di impugnazione generico, privo di confronto puntuale con la motivazione impugnata, è suscettibile di inammissibilità: l'appello deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto contestati.
  • Per confermare la custodia cautelare il giudice deve motivare le esigenze cautelari sulla base della posizione processuale concreta dell'imputato (ruolo reale nel sodalizio, precedenti effettivi, gravità e continuità della condotta) e non su affermazioni generiche o non riferite a elementi specifici del soggetto.
  • La prova della partecipazione a un'associazione mafiosa non può essere sorretta solo da contatti o da atti meramente preparatori senza elementi che dimostrino la consapevolezza e la volontà di partecipazione: il giudice deve indicare gli elementi specifici che collegano il singolo alla struttura associativa.
  • Intercettazioni e dichiarazioni di terzi assumono rilievo se collocate in un contesto probatorio coerente e se il giudice spiega il loro peso nel quadro complessivo; singole conversazioni non chiariscono di per sé la responsabilità senza riscontri.
  • In caso di censura all'insufficiente motivazione delle esigenze cautelari la via è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame che tenga conto delle osservazioni difensive e chiarisca i precedenti e i ruoli attribuiti all'imputato.

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