Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10750/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Gli eredi di una pensionata deceduta impugnano la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda di ricostituzione della pensione di reversibilità goduta in vita dalla de cuius, con attribuzione dell'integrazione al minimo. Sostengono, con tre motivi connessi, che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere la domanda priva di prova: deducono la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e dell'art. 6 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, assumendo che l'INPS non avesse contestato il diritto all'integrazione al minimo e che anzi lo avesse riconosciuto in proprie comunicazioni, confermate anche dal CTU; denunciano inoltre omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte considerato la documentazione e le risultanze peritali. Lamentano anche l'irrilevanza del reddito del coniuge, perché la pensionata sarebbe stata titolare di pensione sin da epoca anteriore al 31.12.1992.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che i motivi difettano di autosufficienza, perché richiamano documenti e atti processuali senza trascriverli compiutamente né indicarne in modo specifico il contenuto; osserva inoltre che le censure sono generiche, poiché non chiariscono per quali annualità sarebbe stato riconosciuto l'integrazione al minimo, benché il diritto dipenda dal reddito percepito in ciascun anno e debba essere provato anno per anno. Infine, la Corte ritiene che le doglianze, pur formalmente incardinate su violazioni di legge e omesso esame, mirino in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, senza però indicare specifici fatti storici decisivi omessi nei termini richiesti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Segue la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il ricorrente deve allegare e provare, per ciascun anno, il requisito reddituale utile alla prestazione invocata.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare la mancata considerazione delle risultanze processuali; la Corte rileva che le censure sono in realtà volte a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte reputa la doglianza non autosufficiente e diretta a ottenere un diverso apprezzamento del compendio probatorio.

  • art. 6 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983

    richiamato quale base normativa del diritto all'integrazione al minimo della pensione, che secondo la Corte va verificato in relazione alla situazione reddituale di ciascun anno.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte afferma che, per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi, il ricorso deve indicare specificamente i fatti storici omessi e la loro decisività, requisito non soddisfatto nel caso esaminato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per disporre l'obbligo dell'ulteriore versamento del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza impone che i documenti e gli atti processuali su cui si fonda la censura siano riportati in modo specifico e completo, non essendo sufficiente un richiamo per brevi stralci o per mera sintesi.
  • La doglianza di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non indica in modo puntuale il fatto storico trascurato, la sua decisività e il modo in cui esso sia stato introdotto nel giudizio.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
  • Quando la prestazione previdenziale dipende dal reddito, il diritto va verificato con riferimento a ciascun anno di erogazione o maturazione, sicché un eventuale riconoscimento per alcuni periodi non esonera dall'onere di provare la persistenza dei requisiti nei periodi successivi.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.