Cassazione Civile, Ordinanza n. 25079/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2013 con cui l'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e la conseguente indebita detrazione dell'IVA, oltre interessi e sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo provata l'inesistenza soggettiva delle operazioni e non dimostrata dalla contribuente la diligenza esigibile. In cassazione la società deduceva un solo motivo, articolato in due censure: violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., assumendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto sussistenti i gravi, precisi e concordanti indizi necessari per la prova presuntiva dell'Ufficio; inoltre lamentava motivazione errata e contraddittoria, insistendo anche su profili relativi ai DAS e alla loro paternità, che però la Corte ha considerato come tentativo di rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente individuato elementi indiziari idonei a sorreggere la prova presuntiva dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, tra cui la natura di "cartiera" del fornitore, la mancanza di struttura aziendale, l'interposizione di un mero prestanome, l'assenza di prova sulla gestione del rapporto commerciale e la mancata verifica, da parte della contribuente, dell'affidabilità del soggetto fornitore. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata esponeva in modo chiaro e non contraddittorio le ragioni della decisione e che le critiche della ricorrente miravano in sostanza a un nuovo esame del merito, precluso in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione non spetta quando l'Ufficio dimostri, anche per presunzioni, che l'operazione è soggettivamente inesistente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione.
È valorizzato quale base normativa della prova presuntiva in materia IVA, consentendo all'Amministrazione di fondare l'accertamento su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato nel motivo per dedurre un vizio processuale, ma la Corte esclude che la doglianza sia fondata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che non è censurabile in cassazione la mera diversa valutazione del materiale probatorio o il convincimento del giudice di merito.
È ricordato per affermare che la valutazione delle prove, comprese le presunzioni, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente o contraddittoria.
art. 13 comma
La pronuncia richiama in chiusura l'art. 13, ma il testo fornito è tronco e non consente di precisare il contenuto del richiamo.
CGUE, sentenza 21 giugno 2012, causa C-80/11
È richiamata per affermare che il contribuente non può subire pregiudizi dal comportamento fiscale del terzo, pur restando ferma la possibilità per l'Amministrazione di provare la consapevolezza dell'evasione anche mediante presunzioni.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 24471 del 09/08/2022
È richiamata come conferma del principio secondo cui, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio può provare la consapevolezza del cessionario anche in via indiziaria.
Cass. Sez. V, n. 5339 del 2020
È richiamata per ribadire che la prova dell'evasione e della consapevolezza del cessionario può essere ricavata da specifici elementi sintomatici, quali l'assenza di struttura del fornitore e l'incongruenza dei rapporti commerciali.
Cass. Sez. L., sentenza n. 17196 del 17/08/2020
È richiamata per definire i presupposti del vizio di motivazione contraddittoria, che richiede un contrasto insanabile nella sentenza e non una mera divergenza rispetto alla decisione di primo grado.
Cass. Sez. 2, ordinanza n. 20553 del 19/07/2021
È richiamata per ribadire che la valutazione delle prove raccolte, incluse le presunzioni, è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del fatto.
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e consentano di desumere sia l'inesistenza soggettiva dell'operazione sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, dell'evasione da parte del cessionario.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto elementi oggettivi idonei a far presumere la fittizietà del fornitore e l'interposizione soggettiva, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile in concreto.
- Ai fini della detrazione IVA, non assumono rilievo decisivo, di per sé soli, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti né la mancata percezione di un vantaggio economico nella successiva rivendita: ciò che conta è la prova della consapevolezza o dell'ignoranza colpevole della frode.
- Il vizio di motivazione contraddittoria è configurabile solo quando la sentenza contenga argomentazioni tra loro insanabilmente incompatibili, tali da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico della decisione; non basta la semplice difformità rispetto alla sentenza di primo grado.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura motivazionale o processuale in una richiesta di nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, attività che resta riservata al giudice di merito.
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