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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5290/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14/10/2019, che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa a carico dei fratelli De Silvio e aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione di un assegno. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per lo svolgimento del giudizio di primo grado senza che egli fosse a conoscenza a causa di presunto stato di detenzione ignorato dalle corti; (ii) mancata motivazione specifica e responsabilità indistinta rispetto al coimputato nella ricettazione, avendo egli avuto un ruolo materiale limitato; (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; (iv) conferma ingiustificata delle statuizioni civili senza nesso eziologico fra sua condotta e il danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: il primo motivo è infondato perché dagli atti risultava che il ricorrente non era detenuto alle udienze indicate, quindi non è emerso l'impedimento di comparire; il secondo motivo è infondato perché la prova del dolo nella ricettazione può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dell'assegno; i motivi relativi all'elemento soggettivo e al mancato riconoscimento dell'attenuante non sono stati sollevati in appello e risultano perciò inammissibili ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.; la conferma delle statuizioni civili è stata ritenuta corretta in quanto il ricorrente ha concorso consapevolmente nella condotta truffaldina (acquisto con assegno di illecita provenienza). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. pen.

    La norma sulla notifica in luogo di detenzione è richiamata per precisare che la regolarità delle notifiche rileva solo se dagli atti risulta lo stato di detenzione; in mancanza, spetta all'imputato o al difensore darne comunicazione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolarità del giudizio, ma la Corte non ha ritenuto provato l'impedimento alla comparizione del ricorrente

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso si discostasse dai parametri di legittimità e che alcune censure non fossero state sollevate in appello, causando inammissibilità

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante della partecipazione ai fatti estranei al fatto principale è stata invocata dal ricorrente ma non proposta in appello; la Corte ne ha rilevato l'inammissibilità per mancata deduzione in sede di appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare euro 3.000,00

Massime di principio

  • Se lo stato di detenzione dell'imputato non emerge dagli atti, il giudice può procedere anche in sua contumacia: è onere dell'imputato o del suo difensore informare l'autorità giudiziaria del impedimento.
  • In sede di ricorso per cassazione, non possono essere esaminate censure che non siano state previamente dedotte in grado d'appello (art. 606 c.p.p. comma 3): tali questioni saranno dichiarate inammissibili.
  • Nel reato di ricettazione l'elemento soggettivo (dolo) può essere dimostrato anche attraverso omissioni o circostanze indicative, come l'assenza di una plausibile indicazione della provenienza del bene ricevuto.
  • La responsabilità civile può essere confermata nei confronti di un concorrente che abbia contribuito, anche materialmente e per un ruolo limitato, a realizzare il profitto illecito quando risulti il suo concorso consapevole nella frode.
  • Ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai parametri di legge possono comportare la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende.

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