Cassazione Civile, Ordinanza n. 31655/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un ex socio, titolare del 50% del capitale sociale e già amministratore unico e legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2012, dividendi occulti ritenuti percepiti in conseguenza di un maggiore reddito accertato in capo alla società. L'accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Nei giudizi di merito il contribuente aveva dedotto essenzialmente il difetto di motivazione dell'atto a lui notificato, lamentando l'omessa allegazione dell'atto presupposto. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello rilevando, tra l'altro, la posizione del socio al 50%, la qualità di amministratore unico, la mancata presentazione della dichiarazione, l'irregolarità contabile della società e l'accertamento dei ricavi mediante indagini bancarie, nonché la mancata prova della mancata percezione dei redditi di partecipazione. In Cassazione il ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza di appello, ma senza formulare motivi specifici e senza indicare il parametro normativo violato, limitandosi a contestare in modo generico l'erroneità della decisione di merito e a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorso non conteneva censure chiaramente riconducibili a uno dei motivi tassativi di cui all'art. 360 c.p.c., ma si risolveva in una critica generica e promiscua della decisione impugnata, priva dell'indicazione precisa delle norme violate e delle singole rationes decidendi contestate. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi specifici e tassativi, riconducibili in modo chiaro a una delle ipotesi di impugnazione previste dalla norma; è inammissibile la critica generica o cumulativa della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere formulati con precisione tecnica, indicando il vizio denunciato e la sua sussunzione in una delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a una contestazione generica della decisione impugnata, o che cumuli doglianze di merito e di legittimità senza distinguere le singole censure e senza indicare le norme asseritamente violate.
- La mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31622/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31633/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31634/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31649/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31650/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31651/2022 del 26/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →