Cassazione Penale, Ordinanza n. 09332/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato, contestando un solo motivo di diritto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), c.p.p. In particolare, ha dedotto la violazione degli artt. 624 e 625, n. 7, c.p., sostenendo che non sarebbe configurabile l'aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio nel caso di sottrazione di energia elettrica e, conseguentemente, che sarebbe diversa anche la disciplina della procedibilità del reato dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. La difesa ha poi depositato memoria ribadendo le stesse argomentazioni sull'asserita insussistenza dell'aggravante e sulla procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità già consolidata in tema di sottrazione di energia elettrica. Ha osservato che il bene sottratto, per sua natura, è destinato al pubblico servizio e che il privato ne fruisce legittimamente tramite contratto e pagamento del corrispettivo, oppure se ne appropria illecitamente; in tale seconda ipotesi, la condotta integra furto aggravato dalla destinazione della cosa al pubblico servizio. Conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è la disposizione invocata per denunciare la violazione di legge; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
norma incriminatrice del furto, richiamata in relazione alla sottrazione di energia elettrica.
l'aggravante è stata ritenuta applicabile alla sottrazione di energia elettrica, in quanto cosa destinata al pubblico servizio.
richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina della procedibilità del furto aggravato; la Corte ne ha escluso un effetto contrario al consolidato orientamento sulla procedibilità d'ufficio nel caso esaminato.
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sottrazione illecita di energia elettrica può integrare furto aggravato quando il bene è qualificabile come cosa destinata al pubblico servizio, senza che assumano rilievo differenze meramente fattuali tra le varie modalità di appropriazione.
- Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., ciò che rileva è la natura della res sottratta e la sua destinazione al pubblico servizio, non l'eventuale contratto di fornitura del singolo utente o la concreta modalità tecnica della sottrazione.
- Un motivo di ricorso che contrasti in modo frontale con il dato normativo e con un orientamento di legittimità consolidato può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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