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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41690/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati a D'Alessandro per il reato di estorsione aggravata dal "metodo mafioso": il ricorrente denunciava carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria, in particolare sull'elemento soggettivo (la piena consapevolezza e partecipazione al meccanismo estorsivo) e sulla configurabilità dell'aggravante ex art. 416‑bis1 c.p.; si censurava inoltre la mancata osservanza delle indicazioni rese dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20157/2025, nonché violazioni di norme processuali (art. 273 c.p.p., art. 627 c.p.p., art. 275 co. 3 c.p.p.)

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame, a seguito del rinvio, ha riproposto in gran parte la motivazione già censurata dalla Cassazione senza colmare le lacune richieste, fornendo inferenze non sufficientemente concrete (es. "non poteva non sapere") e non valutando adeguatamente le spiegazioni alternative addotte dalla difesa e gli elementi che potevano contraddire l'ipotesi della consapevolezza dell'imputato del sistema estorsivo collegato al clan. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e anche l'ordinanza del GIP che aveva originariamente disposto la misura cautelare, disponendo la liberazione di D'Alessandro dagli arresti domiciliari se non detenuto per altro

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del concorso nel reato e alla necessità di valutare l'elemento soggettivo del concorrente; la Corte richiama l'obbligo di motivare la piena consapevolezza del ruolo del concorrente nel reato

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di estorsione; evocata come reato provvisoriamente contestato per il quale si è valutata la gravità indiziaria

  • art. 416‑bis1 cod. pen.

    Aggravante per l'utilizzo del "metodo mafioso"; la Corte sottolinea che la sua configurabilità richiede elementi indiziari specifici e un collegamento concreto con la consorteria

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Cassazione ricorda i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi e l'esigenza che la motivazione non sia manifestamente illogica

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Obblighi motivazionali a seguito di annullamento con rinvio: il giudice di rinvio non può riprodurre la stessa motivazione viziata dalla Cassazione e deve colmare le lacune indicate

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma citata in tema di esigenze cautelari e rispetto delle procedure previste a pena di nullità, richiamata tra le censure mosse dal ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti della motivazione che la difesa poteva omettere nella parte non necessaria ai sensi delle disposizioni procedurali; menzionata nel quadro delle formalità processuali

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), (c), (e))

    Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: le lettere indicate (b, c, e) sono state richiamate per contestare inosservanza di norme su reato e aggravante, insufficienza della motivazione e travisamento delle risultanze processuali

Massime di principio

  • Dopo un annullamento per carenza motivazionale il giudice di rinvio non può ripetere la stessa motivazione già censurata: deve fornire un percorso argomentativo nuovo e completo che colmi le lacune indicate dalla Cassazione
  • Per ritenere la sussistenza della gravità indiziaria relativa all'elemento soggettivo (es. "piena consapevolezza" della partecipazione a un meccanismo estorsivo di matrice mafiosa) occorrono indizi concreti e specifici che colleghino il comportamento dell'indagato alla finalità estorsiva e al clan; inferenze indimostrate come "non poteva non sapere" sono insufficienti
  • La configurabilità dell'aggravante di matrice mafiosa (art. 416‑bis1) richiede evidenze che dimostrino il collegamento con la consorteria e la funzione della condotta nel favorirla: il mero contesto ambientale o l'anomalia di prezzi non bastano senza un collegamento probatorio diretto
  • Il giudice deve affrontare e rispondere esplicitamente alle argomentazioni probatorie della difesa e alle spiegazioni alternative (es. rapporti commerciali, conflitti tra parti, mancata comunicazione diretta con il clan), indicando perché non sono idonee a escludere la responsabilità cautelare
  • Se il giudice di rinvio non sanifica i vizi motivazionali segnalati dalla Cassazione, la Corte può annullare senza rinvio e disporre la liberazione cautelare; dunque la mancata osservanza delle indicazioni di legittimità può portare alla revoca immediata della misura

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