Cassazione Penale, Sentenza n. 41690/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati a D'Alessandro per il reato di estorsione aggravata dal "metodo mafioso": il ricorrente denunciava carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria, in particolare sull'elemento soggettivo (la piena consapevolezza e partecipazione al meccanismo estorsivo) e sulla configurabilità dell'aggravante ex art. 416‑bis1 c.p.; si censurava inoltre la mancata osservanza delle indicazioni rese dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20157/2025, nonché violazioni di norme processuali (art. 273 c.p.p., art. 627 c.p.p., art. 275 co. 3 c.p.p.)
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame, a seguito del rinvio, ha riproposto in gran parte la motivazione già censurata dalla Cassazione senza colmare le lacune richieste, fornendo inferenze non sufficientemente concrete (es. "non poteva non sapere") e non valutando adeguatamente le spiegazioni alternative addotte dalla difesa e gli elementi che potevano contraddire l'ipotesi della consapevolezza dell'imputato del sistema estorsivo collegato al clan. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e anche l'ordinanza del GIP che aveva originariamente disposto la misura cautelare, disponendo la liberazione di D'Alessandro dagli arresti domiciliari se non detenuto per altro
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina del concorso nel reato e alla necessità di valutare l'elemento soggettivo del concorrente; la Corte richiama l'obbligo di motivare la piena consapevolezza del ruolo del concorrente nel reato
Norma che disciplina il delitto di estorsione; evocata come reato provvisoriamente contestato per il quale si è valutata la gravità indiziaria
Aggravante per l'utilizzo del "metodo mafioso"; la Corte sottolinea che la sua configurabilità richiede elementi indiziari specifici e un collegamento concreto con la consorteria
Criterio della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Cassazione ricorda i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi e l'esigenza che la motivazione non sia manifestamente illogica
Obblighi motivazionali a seguito di annullamento con rinvio: il giudice di rinvio non può riprodurre la stessa motivazione viziata dalla Cassazione e deve colmare le lacune indicate
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Norma citata in tema di esigenze cautelari e rispetto delle procedure previste a pena di nullità, richiamata tra le censure mosse dal ricorrente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti della motivazione che la difesa poteva omettere nella parte non necessaria ai sensi delle disposizioni procedurali; menzionata nel quadro delle formalità processuali
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), (c), (e))
Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: le lettere indicate (b, c, e) sono state richiamate per contestare inosservanza di norme su reato e aggravante, insufficienza della motivazione e travisamento delle risultanze processuali
Massime di principio
- Dopo un annullamento per carenza motivazionale il giudice di rinvio non può ripetere la stessa motivazione già censurata: deve fornire un percorso argomentativo nuovo e completo che colmi le lacune indicate dalla Cassazione
- Per ritenere la sussistenza della gravità indiziaria relativa all'elemento soggettivo (es. "piena consapevolezza" della partecipazione a un meccanismo estorsivo di matrice mafiosa) occorrono indizi concreti e specifici che colleghino il comportamento dell'indagato alla finalità estorsiva e al clan; inferenze indimostrate come "non poteva non sapere" sono insufficienti
- La configurabilità dell'aggravante di matrice mafiosa (art. 416‑bis1) richiede evidenze che dimostrino il collegamento con la consorteria e la funzione della condotta nel favorirla: il mero contesto ambientale o l'anomalia di prezzi non bastano senza un collegamento probatorio diretto
- Il giudice deve affrontare e rispondere esplicitamente alle argomentazioni probatorie della difesa e alle spiegazioni alternative (es. rapporti commerciali, conflitti tra parti, mancata comunicazione diretta con il clan), indicando perché non sono idonee a escludere la responsabilità cautelare
- Se il giudice di rinvio non sanifica i vizi motivazionali segnalati dalla Cassazione, la Corte può annullare senza rinvio e disporre la liberazione cautelare; dunque la mancata osservanza delle indicazioni di legittimità può portare alla revoca immediata della misura
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