Cassazione Penale, Sentenza n. 486/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società chiedeva di essere ammessa al controllo giudiziario volontario ex art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011; il provvedimento di primo grado e la Corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo la società "cronicamente" e "attualmente" infiltrata dalla criminalità organizzata (clan Terracciano). In cassazione si deduceva violazione di legge e motivazione apparente, con censure relative alla valutazione dell'attualità e della pericolosità di esponenti camorristici collegati alla società, alla rilevanza di rapporti e assunzioni pregresse e alla mancata osservanza della sentenza di annullamento della Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero, nella sostanza, censure di merito e di motivazione non consentite in sede di legittimità sulle decisioni di prevenzione; ha ritenuto invece la motivazione della Corte d'appello adeguata e puntuale nel rilevare l'infiltrazione mafiosa "cronica" e la conseguente prognosi negativa sull'emendabilità mediante il controllo giudiziario volontario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 34‑bis, comma 6
Il controllo giudiziario volontario può essere escluso se è accertata una infiltrazione mafiosa non occasionale ma cronica e attuale; la verifica richiede anche un giudizio prognostico sull'emendabilità della situazione mediante gli strumenti previsti dal 34‑bis
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 10, comma 3 e 27
Limiti di deducibilità in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione: impugnazione ammissibile solo per violazione di legge, con fissati limiti
cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza, ma la Corte ha ritenuto che non sia stata individuata una violazione di legge bensì una censura sulla motivazione; quindi inammissibile in sede di legittimità
cod. proc. pen.
Dispositivo applicato per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato alle sole violazioni di legge: le censure che attaccano invece la valutazione di fatto o la motivazione della Corte d'appello sono inammissibili
- Per l'ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34‑bis occorre accertare non solo la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche la loro occasionalità o la possibilità di emendare la situazione; se l'infiltrazione è ritenuta "cronica" e attuale il beneficio viene escluso
- Elementi quali assunzioni di esponenti di clan, acquisizioni immobiliari in aree di influenza mafiosa, informative antimafia e decreti prefettizi costituiscono indici rilevanti per valutare la persistenza e la pericolosità dell'infiltrazione
- La presenza di provvedimenti amministrativi (decreti prefettizi) e di precedenti ordini giudiziari può corroborare la valutazione negativa sulla emendabilità dell'azienda e giustificare il rigetto dell'ammissione al controllo
- Se la difesa contesta esclusivamente la valutazione prognostica o la motivazione della Corte territoriale, il rimedio in Cassazione è spesso inammissibile; è invece necessario segnalare specifiche violazioni normative o errori di diritto per rendere esperibile il ricorso
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., quindi valutare il rischio di esborso prima di proporre impugnazioni non fondate su questioni di diritto
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