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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13364/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un correntista ha agito davanti al Tribunale per ottenere la declaratoria di invalidità di varie clausole di un contratto di conto corrente ordinario del 1978 e la conseguente ricostruzione del saldo, deducendo l’illegittimità del rinvio agli usi di piazza per la determinazione degli interessi debitori, dell’anatocismo trimestrale, di commissioni e spese non pattuite, nonché delle valute applicate dalla banca. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’appello, in sede non definitiva, ha dichiarato nulle le clausole impugnate e, con sentenza definitiva, ha rideterminato il saldo a credito del correntista, escludendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sul rilievo che non vi fosse domanda di ripetizione dell’indebito ma solo accertamento negativo del credito e ricalcolo del conto. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e sull’indebito, contestando il rigetto dell’eccezione di prescrizione relativa alle rimesse solutorie, sostenendo che la domanda di ricalcolo del saldo implicasse comunque l’accertamento dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.; 2) violazione delle norme sulla forma e prova dei contratti bancari, censurando l’uso di presunzioni per affermare l’esistenza di un affidamento fin dall’apertura del rapporto; 3) violazione delle norme sul contratto e sulla forma scritta, contestando l’affermazione che non vi fosse un successivo contratto scritto che determinasse validamente i tassi, poiché sarebbe invece esistito un contratto di apertura di credito del 2007 sottoscritto dal cliente; 4) nullità della sentenza per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., sostenendo che, se la domanda di ripetizione era inammissibile, lo sarebbero state anche le domande presupposte di nullità delle clausole e rideterminazione del saldo. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la domanda di accertamento del saldo depurato dagli addebiti illegittimi implica anche l’accertamento dell’indebito dei versamenti solutori e quindi non può escludersi la rilevanza della prescrizione delle rimesse solutorie; ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi perché non pertinenti alla ratio decidendi o perché diretti a sollecitare un riesame di merito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Cagliari per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso della banca, dichiarando inammissibili gli altri tre. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui la domanda di ricalcolo del saldo del conto corrente, epurato dagli addebiti illegittimi, integra anche un accertamento dell’indebito ex art. 2033 c.c., con conseguente rilevanza dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei primi tre motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 100 c.p.c.

  • art. 1422 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul conto corrente.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul conto corrente.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte afferma che la domanda di accertamento del saldo depurato dagli addebiti illegittimi contiene anche l’accertamento dell’indebito ai sensi di questa norma.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione di prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione di prescrizione.

  • art. 117 TUB

    Richiamato sia per la disciplina della forma scritta dei contratti bancari sia per contestare la determinazione degli interessi debitori e delle clausole economiche.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per contestare la validità del contratto e la determinatezza del contenuto negoziale.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla forma dei contratti bancari.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità delle affermazioni della Corte d’appello sulla validità delle pattuizioni economiche.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l’uso di presunzioni in materia di prova dell’affidamento e del contratto bancario.

  • art. 2697 c.c.

    nel testo appare come "2967"

    Richiamato nel motivo relativo alla ripartizione dell’onere della prova, ma nel testo è indicato con un evidente refuso.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel motivo sul preteso successivo contratto scritto di apertura di credito.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel motivo sul preteso successivo contratto scritto di apertura di credito.

  • art. 1842 c.c.

    Richiamato nel motivo sul contratto di apertura di credito in conto corrente.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per la prova documentale del contratto sottoscritto dal correntista.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato nel quarto motivo per sostenere il difetto di interesse alle domande di accertamento e rideterminazione del saldo.

Massime di principio

  • Quando il correntista chiede la ricostruzione del saldo del conto depurato dagli addebiti illegittimi, la domanda non si esaurisce in un mero accertamento negativo del credito della banca, ma implica anche l’accertamento dell’indebito relativo ai versamenti solutori eventualmente eseguiti.
  • In materia di conto corrente bancario, l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie è pertinente se la domanda sostanziale del cliente tende a far valere l’indebito e a rimuovere gli effetti di clausole nulle sul saldo finale.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi con la reale causa petendi e con il contenuto sostanziale della domanda, non potendo escludere la rilevanza della prescrizione sulla base di una qualificazione meramente formale della pretesa.
  • Le censure per cassazione che non si misurano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure che richiedono un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, sono inammissibili.
  • La prova dell’esistenza e del contenuto di successivi accordi scritti in materia bancaria non può essere rivalutata in cassazione quando la censura mira, in sostanza, a ottenere un diverso accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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