Cassazione Penale, Sentenza n. 31927/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna e rideterminato la pena complessiva in due anni, due mesi e quindici giorni di reclusione. Il condannato ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena. In particolare, ha censurato l'entità degli aumenti applicati ai reati satellite, ritenuti sproporzionati e non adeguatamente motivati: per due fatti di lesioni personali di lieve entità, entrambi con prognosi di tre giorni e commessi ai danni dei suoceri in contesto temporale ravvicinato, erano stati applicati aumenti rispettivamente di cinque mesi e di un mese di reclusione. Secondo il ricorrente, la determinazione degli aumenti aveva prodotto una pena complessiva superiore a due anni, comportando la revoca del beneficio della sospensione condizionale, e aveva sostanzialmente eluso la funzione di favore del cumulo giuridico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del divieto di bis in idem sostanziale, sostenendo che la circostanza aggravante della presenza di minori fosse stata valutata sia dal giudice della cognizione, con riferimento al reato principale di maltrattamenti in famiglia, sia dal giudice dell'esecuzione nella determinazione degli aumenti per continuazione relativi alle lesioni personali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e determinare e motivare separatamente l'aumento relativo a ciascun reato satellite. Il grado di motivazione deve consentire di verificare la proporzione tra gli aumenti, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di una surrettizia applicazione del cumulo materiale. Nel caso concreto, la mancata motivazione sulla notevole differenza tra gli aumenti applicati a due fatti sostanzialmente omogenei per gravità, modalità e contesto rendeva il provvedimento incongruo. La circostanza che il superamento dei due anni comportasse ex lege la revoca della sospensione condizionale non costituiva una censura autonoma, ma rafforzava la necessità di motivare adeguatamente gli aumenti che avevano determinato tale soglia. Il secondo motivo è stato invece respinto: il giudicato non si forma su una circostanza aggravante e la verifica dell'identità del fatto deve riferirsi agli elementi materiali essenziali del reato, ossia condotta, evento e nesso causale. La valutazione della presenza di minori nei diversi reati non ha comportato duplicazione sanzionatoria, perché essa si riferiva a condizioni concretamente differenti nei maltrattamenti e nelle lesioni. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente all'aumento di pena per continuazione relativo alle lesioni personali, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto, e ha rigettato nel resto il ricorso.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la determinazione della pena complessiva deve essere motivata anche con riguardo agli aumenti per i reati satellite.
Impone, nel reato continuato, il rispetto dei limiti del cumulo giuridico e una determinazione degli aumenti che non si traduca surrettiziamente nell'applicazione del cumulo materiale.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi
Prevede la tutela dei dati identificativi nel caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel reato continuato, il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena applicato per ciascun reato satellite, anche quando procede in sede esecutiva.
- La motivazione sugli aumenti per i reati satellite deve essere proporzionata alla loro entità e deve consentire di verificare la coerenza del trattamento sanzionatorio, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di una surrettizia applicazione del cumulo materiale.
- Quando due reati satellite presentano analoga gravità, modalità commissiva e contesto spazio-temporale, una significativa differenza negli aumenti di pena richiede una specifica motivazione; in mancanza, il provvedimento è annullabile limitatamente alla determinazione della pena.
- Il superamento della soglia di due anni di reclusione comporta ex lege la revoca della sospensione condizionale della pena; tuttavia, se tale superamento dipende dagli aumenti per la continuazione, questi devono essere adeguatamente motivati.
- Il divieto di bis in idem richiede il confronto tra gli elementi materiali essenziali dei fatti, costituiti da condotta, evento e nesso causale, e non impedisce di valutare una circostanza aggravante in relazione a un diverso reato quando essa si riferisca a un accadimento storico concretamente distinto.
- Il giudicato non si forma autonomamente su una circostanza aggravante; pertanto, la precedente valutazione di una circostanza non impedisce di considerare l'accadimento storico sottostante quale elemento rilevante di un diverso reato, purché non si sanzioni due volte il medesimo fatto.
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