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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02270/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Due soggetti, nipoti della defunta in quanto figli di un fratello e di una sorella della stessa, avevano convenuto davanti al Tribunale le tre convenute chiedendo di essere riconosciuti come eredi legittimi e di ottenere la restituzione dei beni ereditari. La controversia nasceva dalla pubblicazione di un testamento olografo del 22 giugno 1998 con cui la testatrice aveva revocato precedenti disposizioni testamentarie, tra cui quelle favorevoli alle convenute. Le convenute avevano resistito eccependo, in via sostanziale, che la de cuius versasse da tempo in grave decadimento psichico e fisico e, in via riconvenzionale, avevano chiesto dichiararsi l’inefficacia o nullità del testamento revocatorio perché non rispettoso dei requisiti dell’olografo e perché redatto da soggetto incapace di intendere e di volere, o comunque viziato da dolo. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della scheda testamentaria revocatoria per incapacità naturale della testatrice e, per effetto, aveva ritenuto le convenute uniche eredi; la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 112, 276 e 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi potenzialmente interessati dall’eventuale caducazione del testamento revocatorio; con il terzo motivo hanno censurato la valutazione dell’incapacità naturale e delle prove ex artt. 591 e 2697 c.c. e 116 c.p.c.; con il quarto hanno lamentato l’omesso riconoscimento di una intervenuta transazione in corso di causa ai sensi degli artt. 1967, 1326 e 1328 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che, trattandosi di impugnazione di un testamento la cui eventuale invalidità avrebbe aperto la successione legittima, era necessario il litisconsorzio di tutti gli eredi legittimi; la decisione di merito è stata quindi cassata per nullità del giudizio di primo grado, con rinvio al Tribunale di Fermo affinché provveda a integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e a decidere nuovamente. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso per la dedotta omissione del provvedimento necessario alla decisione

  • art. 102 c.p.c.

    la Corte lo applica nel senso che nelle cause di impugnazione del testamento è necessario il litisconsorzio di tutti i successibili legittimi

  • art. 591 c.c.

    richiamato dai ricorrenti e nel percorso motivazionale in relazione alla validità/invalidità del testamento e all’incapacità naturale del testatore

  • art. 1439 c.c.

    citato dalle convenute come possibile fonte di vizio del consenso del testamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo quale norma sull’onere della prova in tema di incapacità naturale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla valutazione delle prove

  • art. 1967 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione all’asserita transazione

  • art. 1326 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione al perfezionamento del negozio transattivo

  • art. 1328 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla formazione del consenso contrattuale

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    indicato come norma che avrebbe imposto la rimessione al primo giudice a seguito della nullità del giudizio di primo grado

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    richiamato per disporre il rinvio al primo giudice in cassazione per nullità del giudizio precedente

Massime di principio

  • Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento, sono parti necessarie non solo gli eredi istituiti, ma anche tutti coloro che succederebbero per legge in caso di caducazione dell’atto di ultima volontà, poiché il rapporto dedotto è unitario e non può essere regolato in parte dal testamento e in parte dalla successione legittima.
  • Il litisconsorzio necessario sussiste anche quando l’impugnazione riguardi la nullità di un testamento olografo: l’eventuale accoglimento comporta la dichiarazione di invalidità della scheda e l’apertura della successione legittima, con necessaria partecipazione di tutti i successibili legittimi.
  • Se il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di litisconsorti necessari, la nullità travolge il giudizio di primo grado e il giudice di appello deve rimettere le parti davanti al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
  • Ai fini della verifica del litisconsorzio nelle controversie testamentarie rileva non solo la domanda principale, ma anche l’eventuale domanda riconvenzionale che, se accolta, incida sulla validità del testamento e sui soggetti chiamati all’eredità.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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