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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13240/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda una condanna per evasione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valorizzato, da un lato, il ristrettissimo arco temporale in cui egli si era sottratto all'esecuzione della misura degli arresti domiciliari e, dall'altro, il grave disagio economico e umano in cui versava. La Corte di cassazione ha ritenuto tali deduzioni generiche e non idonee a scalfire la motivazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la motivazione della sentenza di appello era completa e logica nel negare le attenuanti generiche, poiché non erano emersi elementi positivi tali da giustificarle; inoltre, i dati invocati dal ricorrente non erano ritenuti significativi, anche considerando le modalità dell'allontanamento dal domicilio, con il porto di effetti personali e vestiti, e la presenza di numerosi e variegati precedenti penali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Disposizione incriminatrice dell'evasione richiamata per qualificare la sentenza impugnata come condanna per il reato di evasione.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicita sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata oggetto dell'unico motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non è configurabile quando la sentenza impugnata dia conto, in modo completo e logico, dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio.
  • Le deduzioni difensive meramente generiche non sono sufficienti a superare una motivazione di merito che valorizzi negativamente precedenti penali plurimi e la concrete modalità della condotta.
  • Nel giudizio di legittimità, la valutazione del merito sul bilanciamento tra elementi favorevoli e sfavorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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