Cassazione Civile, Ordinanza n. 19229/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo nullamente celebrato il giudizio di appello per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale nonostante rituale richiesta di parte ex art. 352, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per nuovo esame. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (ex coniuge)
La controversia
Nel giudizio originario una ex coniuge deduceva che, nel corso della separazione giudiziale introdotta nel 1999, le parti avevano concluso una transazione nel giugno 1999. In tale atto si dava atto della proprietà esclusiva di alcuni beni e si prendeva atto che un appartamento in Roma risultava formalmente intestato all'altro coniuge, ma era stato in realtà acquistato da entrambi nel 1990; la donna dichiarava di rinunciare alla propria quota, subordinando però l'efficacia della rinuncia alla consegna, da parte dell'ex marito, di tre quadri di valore entro dieci giorni. Poiché erano stati consegnati solo due quadri e, nel frattempo, l'immobile era stato alienato, la convenuta chiedeva l'accertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva o, in subordine, la risoluzione della transazione e la divisione dei beni comuni. Il Tribunale dichiarava inefficace la transazione nella parte relativa alla rinuncia alla quota e condannava il convenuto a restituire l'equivalente del valore della metà dell'appartamento. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione del soccombente. In cassazione egli deduceva quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla simulazione/interposizione reale, sostenendo che la scrittura del 3 maggio 1990 attestasse una piena proprietà esclusiva in suo favore e impedisse la divisione; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, per avere i giudici riconosciuto la comproprietà senza prova idonea; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., per avere considerato tardiva la contestazione della contitolarità del bene; 4) nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. e art. 352, comma 2, c.p.c., perché, nonostante la rituale richiesta, la Corte d'appello non aveva fissato l'udienza di discussione orale dopo le memorie di replica, precludendo al ricorrente la possibilità di illustrare e replicare compiutamente sulle difese finali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza derivante da errori processuali che abbiano impedito l'esercizio pieno del diritto di difesa e del contraddittorio
se la parte richiede la discussione orale in appello, il giudice deve fissare l'udienza; la sua omissione comporta nullità della sentenza
richiamato solo come norma asseritamente violata nel terzo motivo, poi assorbito
richiamato nel secondo motivo come parametro sull'onere della prova, poi assorbito
artt. 24 e 111 Cost.
presidio accordato dagli artt. 24 e 111, secondo comma, cost.
il contraddittorio e il diritto di difesa devono essere garantiti per tutto l'arco del processo; la ragionevole durata non può sacrificare tali garanzie
art. 6 CEDU
il giusto processo implica effettivo contraddittorio e difesa compiuta nelle varie fasi del giudizio
richiamato in via analogica rispetto ai termini per gli scritti conclusionali, a conferma della necessità di consentire pienamente le difese finali
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, quando sia stata ritualmente richiesta da una parte ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., determina di per sé la nullità della sentenza, senza che il ricorrente debba indicare quali specifiche argomentazioni avrebbe svolto in udienza.
- La lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio può derivare anche dalla soppressione della fase di discussione finale del giudizio, perché il contraddittorio deve esplicarsi effettivamente per tutto lo svolgimento del processo, non solo nella fase introduttiva.
- La ragionevole durata del processo non può essere invocata per elidere norme processuali poste a tutela del contraddittorio e delle prerogative difensive delle parti.
- Quando il vizio processuale impedisce alla parte di svolgere le difese conclusive o di replicare alle memorie avversarie, la nullità è configurabile senza necessità di allegare un concreto pregiudizio sul merito della causa.
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