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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07137/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una ditta fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di una fattura relativa a merci fornite. Il giudice di pace aveva accolto solo parzialmente l'opposizione del debitore, revocato il decreto e condannato la società opponente al pagamento di una somma residua. In appello, il tribunale aveva parzialmente riformato la decisione, concentrandosi sulla regolazione delle spese: aveva ritenuto che il rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa, coincidente poi con la somma riconosciuta in sentenza, imponesse di applicare l'art. 91, comma 2, c.p.c., con compensazione almeno parziale delle spese di primo grado e addebito delle spese successive alla parte che aveva rifiutato l'offerta. La ditta ricorrente ha quindi impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1220 c.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi generali sulla pronuncia sulle spese, sostenendo che l'offerta non fosse mai stata realmente formulata né che la somma fosse stata effettivamente messa a disposizione del creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha censurato la decisione di merito perché, prima di fondare la regolazione delle spese sull'asserito rifiuto ingiustificato di un'offerta, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se fosse stata effettivamente effettuata una vera offerta non formale idonea a escludere la mora del debitore ai sensi dell'art. 1220 c.c.; tale offerta deve essere seria, tempestiva, completa e consistere nell'effettiva messa a disposizione della prestazione nella sfera del creditore. Poiché la sentenza impugnata non dava conto di tale preventiva verifica, la motivazione è stata ritenuta viziata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pescara in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1220 c.c.

    Per escludere la mora del debitore mediante offerta non formale, l'offerta deve essere reale ed effettiva, seria, tempestiva e completa, con effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione nella sfera di disponibilità del creditore.

  • art. 1182 c.c.

    La prestazione deve essere messa a disposizione nei luoghi indicati per l'adempimento dell'obbligazione, così da consentire al creditore di riceverla senza ulteriori accordi.

  • art. 91, comma 2, c.p.c.

    La regolazione delle spese può essere influenzata dall'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa, ma solo dopo la verifica della reale esistenza e idoneità dell'offerta.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È stato dedotto omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata verifica dell'effettiva formulazione dell'offerta.

Massime di principio

  • L'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa può incidere sulla regolazione delle spese di lite solo se risulta previamente accertato che la proposta/offerta sia stata effettivamente formulata e sia idonea a soddisfare il credito o la prestazione dovuta.
  • L'offerta non formale idonea a escludere la mora del debitore richiede requisiti di serietà, tempestività e completezza e deve tradursi nella concreta messa a disposizione della prestazione nella sfera di disponibilità del creditore.
  • Il giudice che voglia trarre conseguenze processuali dal rifiuto dell'offerta deve motivare specificamente sulla sussistenza dell'offerta stessa e sulla sua effettiva portata, non potendo presumerla in assenza di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieMoraSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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