Cassazione Civile, Ordinanza n. 16342/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Nel giudizio di merito davanti al Tribunale di Lucca due società attrici avevano agito contro una società in liquidazione e altri soggetti, chiedendo in via principale di accertare la simulazione di un contratto di affitto d'azienda e l'esistenza di una cessione d'azienda, con conseguente responsabilità solidale della cessionaria per i debiti dedotti in lite; in subordine avevano chiesto il risarcimento dei danni per abuso del diritto e, ulteriormente, la responsabilità dell'ex amministratore per violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità patrimoniale. La convenuta in liquidazione aveva eccepito la litispendenza per la pendenza di altro giudizio davanti alla Corte d'appello di Firenze, ma il Tribunale aveva rigettato l'eccezione. Contro tale statuizione la società in liquidazione ha proposto regolamento facoltativo di competenza, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione mancante o illogica e per omesso esame di fatti decisivi, nonché la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 39 c.p.c. per avere escluso la litispendenza nonostante l'asserita identità tra i due giudizi quanto a parti, petitum e causa petendi. Prima della decisione la ricorrente ha rinunciato al regolamento e le controricorrenti hanno accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha provveduto alla regolazione delle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
è richiamato quale norma processuale invocata dalla ricorrente per impugnare la decisione sulla litispendenza nel regolamento di competenza.
disciplina la litispendenza; la ricorrente ne lamenta la violazione per l'asserita identità delle cause pendenti.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
è richiamato per censurare l'asserita carenza di motivazione della decisione di merito.
sono invocati per denunciare la violazione dei principi di domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
sono applicati per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità in conseguenza della rinuncia al ricorso accettata dalle controparti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude che trovi applicazione l'ulteriore contributo unificato a seguito della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se seguita dall'accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia accettata, non si procede alla regolazione delle spese di lite se la Corte ritiene che l'adesione alla rinuncia assorba ogni ulteriore statuizione.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia comporta che non sia dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Le censure relative alla litispendenza e alla motivazione della decisione di merito restano prive di esame quando il ricorso sia stato validamente rinunciato e la rinuncia sia stata accettata.
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