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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19354/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per lesioni personali volontarie, lamentando principalmente il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (sostenendo che ha reagito ad un'aggressione di Ferrari, che lo aveva schiaffeggiato e successivamente minacciato con una bottiglia) e, in seconda battuta, la mancata considerazione dell'atteggiamento difensivo nella quantificazione del dolo e della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e versato in fatto, rilevando che il ricorrente propone una ricostruzione alternativa dei fatti contraria alla valutazione di merito (mancanza dei requisiti di proporzionalità e inevitabilità della difesa). Anche il secondo motivo è stato dichiarato infondato, con richiamo alla congruità della motivazione del giudice del merito sulla base di elementi probatori e alla sufficienza del richiamo al criterio di adeguatezza della pena quando la pena non si discosta significativamente dal minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condanna per lesioni personali (reato contestato a Ferrari nella vicenda).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per censurare vizi di motivazione; la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato adeguatamente se la motivazione manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica, oltre a ricordare l'onere di circoscrivere il profilo di censura per evitare aspecificità e inammissibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato a proposito dei criteri di determinazione della pena; la Corte osserva che quando la pena non si discosta significativamente dal minimo, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza nel quale sono impliciti gli elementi dell'art. 133.

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende dovuta per l'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo) e altre pronunce di Cassazione citate

    Giurisprudenza richiamata per precisare il principio secondo cui il ricorrente deve specificare il vizio della motivazione denunciato e che la Corte non può rielaborare un coacervo indifferenziato di censure; inoltre richiamati precedenti sul criterio di motivazione della pena.

Massime di principio

  • La legittima difesa è riconosciuta solo se sussistono contemporaneamente: pericolo attuale e ingiusto, necessità di difendersi (inevitabilità) e proporzionalità della reazione rispetto all'offesa; una reazione sproporzionata non è scriminata.
  • In Cassazione non è consentito proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti per ottenere riforma: le censure devono essere specifiche e mirate ai vizi di motivazione indicati dall'art. 606 c.p.p.; l'assenza di specificazione rende il ricorso inammissibile.
  • Quando si impugna la motivazione per vizio di illogicità, contraddittorietà o mancanza, il ricorrente deve indicare esplicitamente in quale dei tre profili si articola la censura e circoscrivere i punti della decisione interessati.
  • Sulla quantificazione della pena, se la sanzione non si discosta significativamente dal minimo edittale è sufficiente un richiamo generalizzato al criterio di adeguatezza e agli elementi dell'art. 133 c.p.; una motivazione rafforzata è obbligatoria solo per discosti significativi dalla misura minima.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto dell'impugnazione, ma anche l'obbligo di rifondere le spese processuali e, se la condotta giustifica colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).
  • Per chi difende in sede di legittimità: documentare e circoscrivere puntualmente il profilo di diritto o di motivazione contestato, evitando ricostruzioni fattuali generiche e non supportate da specifiche criticità della decisione impugnata.

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