Cassazione Penale, Sentenza n. 6738/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a contestare la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame che aveva inquadrato il capo B) nell'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (riguardante le sostanze delle tabelle II e IV). Il Procuratore rilevava che le sostanze oggetto dell'indagine (medicinali contenenti ossicodone, c.d. Oxycontin/Oxicodone Sandoz) contengono il principio attivo ossicodone, che è ricompreso nella Tabella I del T.U. stupefacenti; dunque la corretta qualificazione sarebbe dovuta essere ai sensi dell'art. 73, comma 1 (e non comma 4), con conseguente diversa disciplina sanzionatoria e termini di custodia cautelare. Il ricorrente sosteneva inoltre che la riqualificazione operata aveva impatto concreto sui termini di durata della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore generale e ha ritenuto che il ricorso del Pubblico Ministero fosse attuale e rilevante, posto che dalla diversa qualificazione normativa possono derivare differenti termini di durata della custodia cautelare. Sul merito la Corte ha ritenuto errata la qualificazione operata dal Tribunale del riesame (che aveva applicato l'art. 73, comma 4), osservando che l'ossicodone risulta elencato nella Tabella I e che la presenza di una sostanza nelle tabelle I-IV prevale sulla mera indicazione commerciale del farmaco o sulla sua inclusione nella Tabella V "medicinali"; ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
La Corte chiarisce che la disciplina penale applicabile dipende dall'inserimento della sostanza negli elenchi amministrativi (tabelle). Se un principio attivo compare nella Tabella I (sostanze più pericolose), prevale la relativa disciplina penale anche se il medicinale figura nella Tabella V (medicinali).
All. (Tabelle) al d.P.R. 309/1990
Tabella I; Tabella V ("Tabella medicinali"); riferimenti a tabelle II e IV
Le tabelle amministrative integrano la nozione legale di "stupefacente"; la presenza del principio attivo (ossicodone) nella Tabella I determina l'applicazione della sanzione prevista per tale tabella, rendendo irrilevante la diversificata prescrivibilità prevista per taluni medicinali.
art. 309, comma 7; art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Art. 309, co.7 indica la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento; la cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 94, co.1-ter delle disposizioni attuative.
Altre norme penali richiamate nell'istruttoria
art. 81 capoverso; art. 110 c.p.; art. 640 c.p.; art. 61 n.2 c.p.
Riferimenti agli articoli che contestano il concorso di reati (truffa, aggravanti, concorso materiale/ideale), utili per la caricazione delle imputazioni ma non centrali rispetto al profilo di diritto sostanziale su classificazione delle sostanze.
Massime di principio
- La qualificazione penale delle condotte relative a medicinali contenenti principi attivi stupefacenti dipende dall'elenco amministrativo (tabelle) in cui è inclusa la molecola: la presenza nella Tabella I prevale e comporta l'applicazione della relativa disciplina penale anche se il medicinale figura nella Tabella V (medicinali).
- L'assenza di analisi tossicologiche sul singolo farmaco non impedisce la corretta qualificazione se è documentabile che il principio attivo della specialità medicinale è una sostanza elencata nelle tabelle del T.U. stupefacenti.
- Il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare le decisioni del riesame che comportino una diversa qualificazione quando da questa possa derivare un effettivo impatto sui termini di durata della custodia cautelare (interesse concreto e attuale).
- In caso di conflitto tra la "funzione terapeutica" o modalità prescrittiva di un medicinale e la presenza del principio attivo nell'elenco delle sostanze più pericolose, prevale l'inserimento nella tabella normativa ai fini della rilevanza penale; le facilitazioni prescrittive non estendono la possibilità di libera commercializzazione.
- Se la Corte di merito o di riesame adotta una qualificazione diversa da quella che risulta dagli elenchi amministrativi, è possibile il ricorso in Cassazione con esito favorevole quando l'errore incida concretamente sulla disciplina della misura cautelare.
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