Cassazione Penale, Ordinanza n. 25928/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma, non essendo stata accolta alcuna doglianza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per deterioramento di beni culturali, danneggiamento di alcuni beni (ad eccezione della statua di Padre Pio), furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione dei fatti in termini di deterioramento di beni culturali; 2) contestazione della sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione dei beni alla pubblica fede; 3) contestazione della sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 5) diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i primi quattro motivi generici o manifestamente infondati, poiché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, mentre sulla pena ha richiamato la sufficienza, per il giudice di merito, di un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
La doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante è stata ritenuta generica perché non si confrontava con una motivazione giudicata sufficiente e congrua.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a mere affermazioni o censure apodittiche, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono legittimamente motivati quando il giudice di merito faccia riferimento, in modo congruo, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.
- La censura relativa al mancato riconoscimento di una specifica attenuante è generica se ripropone gli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito senza indicare errori logici o giuridici della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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