Cassazione Civile, Ordinanza n. 24493/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense nei confronti dell’allora concessionario della riscossione, per il pagamento di somme iscritte a ruolo e non riversate, relative a ruoli risalenti agli anni 1998 e 1999. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del concessionario, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo e ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 1, commi 527, 528 e 529, della L. n. 228/2012. In cassazione l’ente previdenziale ha proposto sei motivi: (1) errata interpretazione della L. n. 228/2012, assumendo che la disciplina colpisca i crediti e non solo i ruoli; (2) erronea applicazione della stessa legge a un ente privatizzato che non riceve contribuzioni pubbliche e che sarebbe inciso in modo equivalente a un’espropriazione senza indennizzo, con profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con l’art. 6 CEDU; (3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissione in appello dell’elenco delle quote annullate; (4) omesso esame del fatto che l’elenco riguardava importi inferiori rispetto a quelli ingiunti, con possibilità al più di annullamento parziale; (5) violazione della disciplina sul discarico dei crediti inesigibili, sostenendo che le proroghe dei termini avessero subito interruzioni e quindi il credito si fosse consolidato; (6) errata esclusione dell’esaurimento del rapporto e della cristallizzazione del credito, poiché il termine per l’invio della comunicazione di inesigibilità sarebbe spirato senza ulteriori proroghe. La Corte di cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza conforme, ritenendo infondati tutti i motivi: la legge del 2012 si applica anche alla cassa privatizzata, incide sul ruolo e non direttamente sul credito, è ragionevole e non contrasta con Costituzione o CEDU; era ammissibile la produzione in appello dell’elenco delle quote annullate poiché il decreto ministeriale attuativo era sopravvenuto; la valutazione sull’avvenuto annullamento dei crediti iscritti a ruolo è apprezzamento di merito non sindacabile; non vi è stata interruzione delle proroghe per i ruoli trasferiti al gruppo pubblico Equitalia e poi all’ADER. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’ente previdenziale. Ha confermato il principio secondo cui la disciplina di cui all’art. 1, commi 527-529, L. n. 228/2012 si applica anche alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, quale ente privatizzato deputato a una funzione pubblica previdenziale, e opera sull’iscrizione a ruolo, non sull’estinzione del credito sottostante. Ha inoltre ribadito che la produzione in appello dell’elenco delle quote annullate era ammissibile perché resa possibile dall’intervento del decreto ministeriale attuativo del 2015; che il giudizio della Corte territoriale sulla riferibilità dell’annullamento ai ruoli oggetto di causa è insindacabile in cassazione; e che, per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia e poi ad ADER, le proroghe del termine per la comunicazione di inesigibilità sono state continue, rendendo inapplicabile la tesi del consolidamento del credito. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Introducono una procedura di annullamento delle quote iscritte a ruolo di importo e anzianità determinati; la disciplina si applica anche agli enti privatizzati che riscuotono mediante ruolo e colpisce il ruolo, non il credito sottostante.
art. 1, D.M. MEF 15 giugno 2015
Costituisce il decreto attuativo che disciplina caratteristiche e modalità di trasmissione dell’elenco delle quote annullate; la sua sopravvenienza giustifica la produzione documentale in appello.
artt. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
Richiamati per qualificare la Cassa come ente privatizzato, ma comunque operante nello svolgimento di una funzione previdenziale pubblica.
art. 17, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato nel sistema di riscossione e discarico dei crediti affidati al concessionario/agente della riscossione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Disciplina la comunicazione di inesigibilità ai fini del discarico; per i ruoli riferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia la proroga del termine è stata ritenuta continua.
art. 20, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato in tema di discarico e consolidamento della posizione creditoria, ma ritenuto non ostativo all’applicazione della disciplina del 2012.
art. 59, comma 4-quater, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
È norma riferita agli ex concessionari privati e alle società private scorporate; la Corte ne esclude l’applicabilità ai ruoli trasferiti ai soggetti pubblici del gruppo Equitalia e poi ad ADER.
Non osta alla produzione in appello dell’elenco delle quote annullate, trattandosi di documento divenuto producibile solo dopo l’adozione del decreto attuativo.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri dei motivi di ricorso dedotti; la Corte li ha ritenuti tutti infondati nel merito o inidonei a scalfire l’accertamento di fatto della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il richiamo all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato aggiuntivo.
art. 117, comma 1, Cost.
Invocato in relazione all’art. 6 CEDU; la Corte esclude la violazione ritenendo la disciplina inserita in un percorso normativo non imprevedibile e non irragionevole.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che la disciplina incida irragionevolmente sulla parità delle parti o sull’affidamento processuale in modo contrario al giusto processo.
Massime di principio
- La disciplina di annullamento delle quote iscritte a ruolo prevista dalla L. n. 228/2012 si applica anche agli enti privatizzati che svolgono funzione previdenziale pubblica e che riscuotono mediante ruolo, poiché incide sul solo meccanismo di riscossione e non estingue automaticamente il credito sostanziale.
- Per i crediti inferiori alla soglia prevista dalla legge, l’annullamento risponde a un’esigenza di razionalizzazione ed evita una riscossione antieconomica; per quelli superiori, la norma non comprime il diritto di credito ma interviene sulla procedura esattiva.
- Non sussiste violazione costituzionale o convenzionale quando l’intervento normativo si inserisce in una evoluzione legislativa già avviata e prevedibile del sistema di riscossione, senza costituire una disposizione isolata o sorprendente in grado di ledere l’affidamento processuale.
- È ammissibile in appello la produzione dell’elenco delle quote annullate se il relativo adempimento documentale è reso concretamente possibile solo da un successivo decreto attuativo non esistente nel primo grado.
- La valutazione circa l’effettiva inclusione dei crediti nel perimetro dell’annullamento e circa l’incidenza dell’importo indicato negli elenchi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Per i ruoli trasferiti agli organismi pubblici della riscossione subentrati ai concessionari privati, le proroghe dei termini per la comunicazione di inesigibilità vanno lette come continuative; non può quindi affermarsi il consolidamento del credito per effetto di asserite soluzioni di continuità normative.
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