Cassazione Penale, Ordinanza n. 17587/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento resta quindi ferma, non emergendo dalla decisione di legittimità alcuna caducazione del giudicato di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'insussistenza dell'elemento soggettivo sia quanto alla resistenza sia quanto al danneggiamento, sostenendo in sostanza che mancasse il dolo richiesto. In punto pena, contestava inoltre la valutazione della recidiva e della continuazione, assumendo che la sentenza d'appello non avesse fornito un'autonoma motivazione su tali aspetti. La Corte osserva però che il primo motivo è sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già svolte in appello e non si confronta in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confutato le censure difensive con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che la decisione impugnata contiene una motivazione autonoma e specifica sia sulla recidiva, valorizzando la pericolosità del ricorrente e i precedenti penali, sia sulla continuazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato per la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato per la condanna per danneggiamento.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato non è ammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione di letture del fatto rispetto a una motivazione di merito immune da vizi logici e giuridici.
- In tema di pena, la motivazione sulla recidiva è sufficiente quando dia conto, anche in relazione ai precedenti penali, della maggiore pericolosità del reo e della conseguente rilevanza del dato ai fini del trattamento sanzionatorio.
- La continuazione deve essere oggetto di valutazione motivata da parte del giudice di merito; se tale valutazione è espressa in modo autonomo e non manifestamente illogico, la censura in cassazione non può essere accolta.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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