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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49568/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 15/07/2021 che aveva rideterminato le pene inflitte per il reato previsto dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante documentazione falsa). Castano ha dedotto vizio di motivazione e contraddittorietà: la Corte, secondo lui, lo riteneva "delegato dei datori di lavoro" ma al contempo scriveva che non risultava alcuna delega. I fratelli Soufi (Mustapha e Noureddine) hanno impugnato per: (1) nullità della sentenza di primo grado per errata indicazione dei nomi e per contraddittorietà nell'accertamento/valutazione delle aggravanti; (2) genericità e insufficienza della prova in ordine alla loro responsabilità e all'asserito ruolo apicale di Mustapha; (3) omissione di pronuncia sulla richiesta di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo l'inesistenza dell'aggravante "commesso in tre o più persone" dato che altri imputati erano stati assolti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per ciascun motivo la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate: per Castano non vi era contraddittorietà — la Corte d'appello aveva constatato che Castano presentò documenti che attestavano una delega ma che tali documenti non provenivano realmente dai presunti deleganti, risultando quindi falsi; per i Soufi la presunta nullità per errata indicazione dei nomi è irrilevante perché l'identità fisica degli imputati era certa (anche tramite perquisizioni e riconoscimenti), le differenze di traslitterazione non incidono, e la questione delle aggravanti è stata correttamente valutata dal giudice del merito (bilanciamento di aggravanti e attenuanti con discrezionalità motivata). La Corte ha inoltre ritenuto che vi fossero elementi probatori sufficienti per l'identificazione e per ritenere sussistente l'aggravante relativa al concorso di tre o più persone e/o all'uso di documenti falsi; la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione è perciò infondata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12

    Norma che sanziona il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la sentenza ha applicato le aggravanti previste dal comma 3 (tra cui l'aver procurato l'ingresso di più persone e l'aver utilizzato documenti falsi) ritenendole sussistenti sulla base degli accertamenti di merito

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi di appello e nullità da rilevare in appello: la Cassazione ha ritenuto che la presunta nullità per errata indicazione dei nomi non fosse prevista/utile perché l'identità materiale degli imputati era certa

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la rettifica delle generalità erroneamente attribuite; la Corte ha ritenuto irrilevante l'errore nella traslitterazione dei nomi quando l'identità fisica è certa

  • Sentenza Sez. 5 n. 32641 del 16/04/2018 (Ben Salah)

    Principio di diritto richiamato: l'incertezza sull'identificazione anagrafica non pregiudica l'accertamento della responsabilità quando l'identità fisica della persona sia certa

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a una somma equitativa

Massime di principio

  • Un errore materiale o una diversa traslitterazione del nome dell'imputato non comporta automaticamente la nullità della sentenza se l'identità fisica della persona è certa (si può ovviare con rettifica ai sensi dell'art. 130 c.p.p.).
  • La mera presentazione di documenti attestanti una delega non prova la genuinità della delega: il giudice può ritenere i documenti falsi se emergono elementi che indicano che non provengono dal presunto delegante.
  • La valutazione e il bilanciamento di aggravanti e attenuanti sono attività di merito soggette a discrezionalità del giudice; la Cassazione sindaca solo la logicità e la coerenza della motivazione, non la scelta discrezionale in sé, salvo vizio di motivazione evidente.
  • Per contestare l'identificazione o la sussistenza del reato in Cassazione occorre censurare specificamente e in modo motivato gli elementi probatori; censure generiche o non riferite ai passaggi decisivi della motivazione sono inammissibili.
  • La configurazione dell'aggravante 'commesso da tre o più persone' può essere ricavata anche dal giudizio complessivo sui partecipanti (compresi responsabilità di correi non identificati o pronunce su altri imputati), non solo dal numero assoluto di condanne nel primo grado.
  • Le impugnazioni che lamentano omissioni del giudice di merito devono dimostrare che l'omissione abbia inciso sul giudizio di condanna; un accertamento giurisdizionale contrario rende infondata la censura.

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