Cassazione Civile, Ordinanza n. 14607/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti, di fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti nel Comune per l’anno 2006. La società che gestiva la discarica conveniva in giudizio il Comune chiedendo il pagamento dell’importo complessivo di euro 226.167,94, sostenendo che l’ente fosse obbligato in solido con la società affidataria del servizio di raccolta, in forza di un asserito accollo cumulativo interno ex art. 1273 c.c. e, in ogni caso, sulla base della disciplina speciale sui rifiuti (d.lgs. n. 22 del 1997 e l.r. Puglia n. 17 del 1993). Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune; la Corte d’appello respingeva il gravame escludendo che dalle norme invocate discendesse una solidarietà passiva tra ente locale e gestore. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 6, 10 e 21 d.lgs. n. 22 del 1997, per avere la Corte territoriale escluso che il Comune fosse produttore/detentore dei rifiuti e quindi obbligato al pagamento; 2) violazione dell’art. 1273 c.c., per non avere riconosciuto la configurabilità di un accollo cumulativo interno tra Comune e affidatario del servizio. Il Comune resisteva eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per irregolarità della procura notificata telematicamente, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare del controricorrente sulla procura, richiamando il principio secondo cui, se la procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. è incorporata nell’atto di impugnazione, ai fini dell’ammissibilità conta la sua presenza nell’originale e non nella copia notificata. Ha poi esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e li ha dichiarati inammissibili per difetto di specificità: la ricorrente si era limitata a riproporre la propria tesi difensiva già respinta in appello, senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata né riportarne adeguatamente il contenuto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per configurare l’accollo occorre una specifica ricostruzione negoziale; nel caso esaminato la Corte non ha ritenuto che la fattispecie allegata integrasse, in modo adeguatamente censurato, un accollo cumulativo opponibile al creditore.
art. 6 d.lgs. n. 22 del 1997
Definisce produttore, detentore e gestione dei rifiuti; la Corte d’appello, non efficacemente censurata, ha escluso che il Comune fosse produttore o detentore dei rifiuti oggetto di causa.
art. 10 d.lgs. n. 22 del 1997
Individua gli oneri di smaltimento in capo al detentore e ai precedenti detentori o al produttore; la ricorrente vi fondava la tesi della solidarietà, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997
Attributivo ai comuni della gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento; la Corte ha rilevato che la ricorrente si è limitata a contrapporre la propria lettura senza criticarne specificamente l’interpretazione data dalla sentenza impugnata.
art. 10, comma 2, l.r. Puglia n. 17 del 1993
Considerata dalla Corte territoriale come disposizione attuativa dell’art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997; non è stata fornita in cassazione una critica specifica alla relativa interpretazione.
La procura incorporata nell’atto di impugnazione si presume rilasciata prima della notifica dell’atto stesso.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione rileva la presenza della procura nell’originale dell’atto depositato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un "non motivo" e determina inammissibilità.
Richiamato nel contesto del deposito del ricorso e della procura, senza che ne derivasse un vizio di costituzione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata: il motivo è ammissibile solo se si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese svolte in appello senza specifica confutazione delle argomentazioni del giudice di merito integra un "non motivo" e comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando la procura alle liti è incorporata nell’atto di impugnazione, la sua validità ai fini dell’ammissibilità del ricorso non è compromessa dalla mancata riproduzione nella copia notificata, purché risulti presente nell’originale depositato.
- La deduzione di una solidarietà passiva o di un accollo ex art. 1273 c.c. richiede una censura specifica dell’interpretazione data dal giudice di merito alla disciplina speciale e alla regolazione negoziale allegata; non basta affermare in astratto che l’ente pubblico abbia un ruolo di gestione del servizio.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle norme invocate: occorre indicare con precisione quali passaggi della sentenza impugnata sarebbero erronei e per quali ragioni, altrimenti il motivo è inidoneo a conseguire il suo scopo.
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