Cassazione Penale, Sentenza n. 8995/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per tentato omicidio. I motivi principali sono: (1) presunta nullità del primo grado per identità di persona tra il G.U.P. e il Presidente del Collegio (incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p.); (2) censura sull'utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa al consulente del pubblico ministero (ritenute inutilizzabili) e sulla valutazione della credibilità della vittima, con la tesi che le prime versioni avrebbero potuto indicare una condotta di legittima difesa e quindi l'assenza di dolo omicidiario o l'insussistenza del tentato omicidio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha escluso che l'inosservanza dell'art. 34 c.p.p. determini una nullità generale impugnabile in Cassazione, trattandosi di causa di ricusazione (art. 37 c.p.p.) e non di una condizione di capacità del giudice che comporti nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. Sul secondo motivo ha ritenuto infondate le censure sulla valutazione della prova: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'attendibilità della persona offesa, le dichiarazioni rese al consulente non erano verbalizzate e quindi inutilizzabili ex art. 228, comma 3 c.p.p., e il compendio probatorio oggettivo (modalità dell'aggressione, uso del coltello, profondità e direzione della ferita, contributo dell'altro imputato) era convergente nel ritenere sussistente il dolo diretto almeno nella forma del dolo alternativo. Di conseguenza i provvedimenti impugnati sono stati confermati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Indicano il reato contestato: tentato omicidio (commi e articoli relativi alla tipologia di reato e alla tentatività). La Corte ha ritenuto sussistente il tentativo con dolo diretto o almeno dolo alternativo.
Prevede i casi di incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento. La Cassazione ha stabilito che la violazione di queste disposizioni non produce di per sé una nullità generale impugnabile in Cassazione, ma è rimedio di ricusazione (art. 37 c.p.p.).
art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che disciplina la ricusazione del giudice; la Corte ha ritenuto che le questioni attinenti all'incompatibilità ex art. 34 debbano essere trattate con questo rimedio e non con denuncia di nullità in sede di gravame.
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma sulla nullità di ordine generale per le condizioni di capacità del giudice. La Corte ha distinto tali ipotesi dall'incompatibilità di cui ad art. 34, ritenendo che quest'ultima non rientri nelle 'condizioni di capacità' che determinano nullità generale.
art. 228, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce l'inutilizzabilità delle notizie ricevute dal perito o consulente dall'imputato, dalla persona offesa o da altri in sede di espletamento dell'incarico quando non formalizzate; la Cassazione ha confermato che tale inutilizzabilità è 'patologica' e non sanabile, neppure nel rito abbreviato.
Massime di principio
- La violazione delle disposizioni di incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non produce automaticamente nullità impugnabile in Cassazione: il rimedio corretto è la ricusazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p.; le nullità generali ai sensi dell'art. 178 c.p.p. riguardano condizioni di capacità diverse.
- Le dichiarazioni non verbalizzate rese alla consulenza tecnica sono inutilizzabili ex art. 228, comma 3 c.p.p.; tale inutilizzabilità è insanabile anche nel rito abbreviato e non può essere convertita in prova utile.
- La valutazione della credibilità della persona offesa spetta al giudice di merito e può essere mantenuta in sede di legittimità se adeguatamente motivata con riferimento ai dati oggettivi e ai criteri adottati; incoerenze o omissioni non automaticamente annullano la testimonianza se vi sono ragioni plausibili (es. riluttanza a riferire fatti che comporterebbero responsabilità).
- Per ritenere il dolo omicidiario (anche nella forma del dolo alternativo) il giudice valuta la concretà degli elementi: mezzo idoneo, forza, profondità e direzione della ferita, dinamica e collaborazione dell'altro partecipante. La presenza di questi elementi può escludere la legittima difesa anche di fronte a versioni alternative della vicenda.
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica della condotta e sull'esistenza della legittima difesa richiedono una valutazione complessiva del materiale probatorio; mere discrepanze probatorie o versioni alternative non sono sufficienti a mutare il giudizio del merito se questi è supportato da riscontri oggettivi e motivazione coerente.
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