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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25655/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, titolare di una ditta individuale, era stata condannata in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per omessa dichiarazione ai fini tributari. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'uso di elementi presuntivi, contestando la valorizzazione delle risultanze dello spesometro; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo in sostanza la valutazione della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto le censure sulla prova e sul dolo specifico meramente reiterative di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello, la quale aveva motivato in modo diffuso sul corretto utilizzo delle risultanze dello spesometro e sull'assenza di deduzioni contrarie dell'imputata, nonché sul fatto che la prova del dolo specifico poteva ricavarsi da elementi ulteriori quali il mancato pagamento postumo dell'imposta e la mancata esibizione delle scritture contabili. La doglianza relativa all'art. 131-bis c.p. è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Viene richiamato come norma incriminatrice dell'omessa dichiarazione; la Corte ribadisce che per la sua configurabilità è necessario il dolo specifico di evasione, desumibile anche da elementi ulteriori rispetto alla sola consapevolezza dell'imposta evasa.

  • art. 131-bis c.p.

    La questione della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente al momento della decisione impugnata e in assenza di una specifica richiesta in sede di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato come preclusione processuale alla deduzione per la prima volta in cassazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • In tema di omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico non può essere tratta dalla sola consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa, ma richiede elementi ulteriori dai quali emerga la finalizzazione dell'omissione all'evasione, come il mancato pagamento postumo in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni.
  • Le risultanze di banche dati fiscali, come lo spesometro, possono essere legittimamente valorizzate dal giudice di merito se corroborate dal complessivo quadro probatorio e in assenza di specifiche deduzioni contrarie dell'imputato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere prospettata per la prima volta in cassazione quando la relativa questione poteva e doveva essere dedotta nel giudizio di merito.
  • Le censure di legittimità che si limitino a riproporre argomentazioni già esaminate e confutate con motivazione adeguata dal giudice di appello sono inidonee a scalfire la decisione e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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