Sentenza del 20/05/2016 n. 10483 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992 per un impianto industriale destinato alla produzione di combustibile da rifiuto. Il Comune sosteneva che l'esenzione richiedesse l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente pubblico per lo svolgimento di compiti istituzionali e che, invece, l'impianto fosse stato affidato in concessione a società private, Fisia Italimpianti S.p.A. e successivamente Fibe S.p.A., operanti con finalità lucrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario dei contribuenti. La Corte ha stabilito che l'esenzione ICI non spetta quando l'immobile pubblico è utilizzato da un soggetto diverso dall'ente proprietario o possessore, in virtù di concessione o locazione, anche se l'attività svolta costituisce un servizio pubblico o persegue finalità di interesse generale. Nel caso concreto, la gestione esclusiva del servizio di smaltimento dei rifiuti era stata affidata a una società privata con scopo di lucro, sicché non ricorreva l'utilizzazione diretta dell'immobile per compiti istituzionali. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; i controricorrenti sono stati condannati a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione ICI richiede non solo che l'immobile appartenga o sia posseduto da un ente pubblico, ma anche che sia utilizzato direttamente da tale ente per lo svolgimento esclusivo dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo da parte di un concessionario o locatario privato impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.
La parte che intende avvalersi dell'esenzione deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, inclusa la destinazione e l'utilizzazione del bene secondo i requisiti richiesti dalla legge.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha esaminato congiuntamente le censure relative alla violazione di legge e ai vizi della motivazione, ritenendo ammissibile il motivo perché consentiva di individuare sia il fatto controverso sia l'errore nella sua qualificazione giuridica.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria riservata agli immobili pubblici destinati a compiti istituzionali non è sufficiente la proprietà o il possesso pubblico del bene: occorre verificare anche chi lo utilizza concretamente.
- L'utilizzazione diretta da parte dell'ente pubblico è normalmente una condizione necessaria; l'affidamento del bene a un soggetto privato mediante concessione o locazione tende a escludere l'esenzione.
- La qualificazione dell'attività come servizio pubblico o attività di interesse generale non basta, da sola, a integrare lo svolgimento diretto di compiti istituzionali dell'ente proprietario.
- La gestione del bene da parte di una società privata con autonomia operativa e finalità lucrative costituisce un forte indice contrario all'esenzione, anche se il servizio affidato risponde a un'esigenza pubblica.
- Nelle controversie analoghe occorre esaminare concretamente contratto di concessione o locazione, soggetto utilizzatore, poteri di gestione, finalità economiche e modalità effettive di impiego dell'immobile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 10461 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 10463 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 10465 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 10468 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 10469 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 10477 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →