Sentenza n. 1281/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 3960/24, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3960/2024, che aveva riconosciuto la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3960/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. La ricorrente ha documentato il titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza al Ministero. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza formulare specifiche deduzioni né fornire indicazioni sull’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione, nonché rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inadempimento del Ministero è stato ritenuto incontestato, non avendo l’Amministrazione né contestato l’an e il quantum del credito né documentato l’esecuzione della sentenza. Il Ministero è stato quindi ordinato a rilasciare alla ricorrente la carta elettronica del docente e ad accreditarvi € 1.500,00 entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, da attivarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato dichiarato non remunerato, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica formale dell’azione, la produzione del titolo giudiziale da eseguire, dell’attestazione del suo passaggio in giudicato e della prova della notificazione all’amministrazione, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando il privato allega il mancato adempimento di un obbligo pecuniario e di facere risultante da una sentenza passata in giudicato, l’amministrazione deve contestare specificamente l’inadempimento o documentare l’avvenuta esecuzione; in mancanza, l’inottemperanza può essere ritenuta incontestata.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico appartenente all’amministrazione statale competente, con facoltà di delega interna e senza liquidazione di compenso quando l’attività commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri d’istituto.
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