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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9600/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per concorso in rapina, sostenendo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria/illogica ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. nella parte in cui si sarebbe attribuita responsabilità basata sulla mera presenza sul luogo del fatto (sicché si sarebbe trattato al più di connivenza non punibile); contestazione dell'attendibilità e della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (Kante) e la mancanza di adeguata confutazione delle doglianze nell'appello; infine, violazione per mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi tre motivi reiterativi e manifestamente infondati e, nel merito, ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata: la costante presenza del Malaj durante l'intimidazione è stata valutata come contributo idoneo a rafforzare l'efficacia intimidatoria e a manifestare adesione al proposito criminoso, distinguendo correttamente tra mera connivenza (comportamento passivo) e concorso (contributo morale o materiale). Quanto alla contestazione sull'attendibilità della persona offesa, la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello abbia adeguatamente argomentato i riscontri (riconoscimenti fotografici, riscontri testimoniali, circostanza particolare della consegna di 300 euro al barista). Sulla questione della lieve entità (Corte cost. n.86/2024), la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che le modalità (uso di arma e partecipazione di più soggetti) escludono la lieve entità e che, se la decisione di merito precedente la pronuncia costituzionale mostra elementi che escludono la diminuente, il giudice di legittimità può decidere senza rinvio. Il ricorso è pertanto rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Usata per valutare i vizi di motivazione e la ricostruzione della responsabilità: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non contraddittoria rispetto al compendio probatorio.

  • art. 628 cod. pen. (secondo comma)

    "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità."

    La Corte costituzionale (sent. n.86/2024) ha ritenuto incostituzionale la norma nella parte in cui non prevedeva una diminuzione della pena per il fatto di lieve entità; la Cassazione ha esaminato la richiesta di applicazione dell'attenuante e l'ha esclusa sulla base delle circostanze concrete (uso arma, pluralità di soggetti).

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando la norma sopravvenuta introduce una causa di non punibilità o attenuante, di valutare direttamente la sussistenza della stessa senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicato per esaminare la richiesta sulla lieve entità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicato per irrogare tali sanzioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    Ha esteso la possibilità di riconoscere la diminuzione di pena per il "fatto di lieve entità" anche al reato di rapina, per adeguare la pena alla gravità concreta del fatto; nella fattispecie la Cassazione ha valutato che i requisiti concreti per la lieve entità non sussistono.

  • Principio giurisprudenziale sulla distinzione tra connivenza e concorso (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    Riafferma che la connivenza è comportamento meramente passivo, non punibile, mentre il concorso richiede un contributo positivo, anche solo rafforzando l'azione intimidatoria o dando maggiore sicurezza all'autore materiale; applicato per ritenere il Malaj concorso nel reato.

Massime di principio

  • La mera presenza sul luogo del reato non esclude automaticamente la responsabilità: se la presenza contribuisce a rafforzare l'efficacia intimidatoria o indica adesione al proposito criminoso, può configurare concorso (contributo morale o materiale).
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso è fattuale: il giudice valuta se il comportamento dell'interessato abbia apportato un contributo, anche indiretto, all'azione criminosa (es. aumentare il senso di impunità o la pressione intimidatoria).
  • Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione di merito è limitato: può censurare vizi formali o macroscopici travisamenti probatori (in particolare nella cosiddetta "doppia conforme"), ma non sostituisce la valutazione del merito se questa è sorretta da elementi probatori validi e una motivazione esauriente.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere valutate affidabili se corredate da riscontri oggettivi (riconoscimenti fotografici, riscontri testimoniali, circostanze particolari verificabili); la Corte di legittimità verifica la congruità della motivazione che le valuta.
  • Se sopravviene una pronuncia costituzionale che introduce o amplia una causa di non punibilità o attenuante (es. lieve entità per la rapina), la Corte di Cassazione può valutare direttamente la sussistenza della nuova causa senza rinvio, e può escluderla se le statuizioni di merito già indicano la gravità del fatto incompatibile con l'attenuante.
  • Ricorrere in cassazione con motivi che replicano esclusivamente valutazioni di fatto già affrontate e motivate in sede di merito è rischioso: tali motivi possono essere dichiarati reiterativi e inammissibili, con conseguente condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).

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