Cassazione Civile, Ordinanza n. 31579/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di intimazioni di pagamento emesse in dipendenza di cartelle esattoriali per crediti tributari di varia natura (IRPEF, IRAP e IVA). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo irrituale la notifica delle cartelle prodromiche, sul presupposto che, essendo state consegnate presso la sede sociale a persona addetta al ritiro degli atti, fosse necessaria anche la raccomandata informativa. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la consegna a persona addetta alla sede di una persona giuridica integra una notifica rituale e non richiede l'ulteriore raccomandata informativa, trattandosi di soggetto diverso dal portiere o da persona non addetta alla sede.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la cartella esattoriale sia notificata presso la sede della persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede, la notifica è valida e non è necessaria la successiva raccomandata informativa. Avendo il giudice di appello applicato erroneamente la regola della necessità della raccomandata anche in tale ipotesi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
norma sulla notificazione della cartella esattoriale, invocata come parametro della censura
la Corte distingue tra consegna al legale rappresentante o a persona incaricata di ricevere le notificazioni, per cui non serve raccomandata, e consegna a persona addetta alla sede o al portiere, per cui l'ulteriore comunicazione è richiesta secondo il quadro richiamato
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di validità della notifica
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato, per violazione e falsa applicazione di legge
art. 7, comma 6, L. 20 novembre 1982 n. 890
citato per la disciplina della raccomandata informativa nella notificazione a mezzo posta, poi abrogata nel testo richiamato dalla Corte
Massime di principio
- La mancata notificazione della cartella esattoriale presupposta comporta la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto il vizio attiene a un presupposto indefettibile dell'atto successivo ed è deducibile contro il concessionario che lo ha emesso.
- Nella notificazione alle persone giuridiche, la consegna dell'atto al legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni equivale, sul piano sostanziale, a notifica a mani proprie e non richiede raccomandata informativa.
- Se la notificazione avviene presso la sede della persona giuridica a persona addetta alla sede, la consegna si presume valida quando il consegnatario si trovi non occasionalmente nei locali in virtù di un rapporto o incarico idoneo a ricevere gli atti; spetta alla società provare che tale persona non era addetta alla sede.
- La raccomandata informativa è necessaria soltanto nelle ipotesi di consegna a soggetti che non siano equiparabili al destinatario in senso stretto, come la persona addetta alla sede o il portiere dello stabile, ma non quando l'atto sia consegnato a un soggetto rientrante nella nozione allargata di destinatario dell'ente.
- In tema di notifiche a persone giuridiche, non esiste un ordine preferenziale tra i soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c.; la notifica è valida se eseguita ad uno qualsiasi di essi, senza necessità di indicare le generalità del consegnatario nella relata.
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