Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17758/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dall'installazione, da parte dei convenuti, di una canna fumaria posta a circa trentotto centimetri dal balcone di proprietà della ricorrente, in violazione delle distanze legali e ritenuta dal giudice di merito intrinsecamente pericolosa perché realizzata in amianto e in pessime condizioni manutentive. La Corte d'appello aveva accertato la violazione dell'art. 1120 c.c. e dell'art. 890 c.c., ma aveva negato il risarcimento perché non risultava un danno alla salute e mancava prova specifica del pregiudizio al godimento del bene. Con l'unico motivo di ricorso la proprietaria ha denunciato nullità della sentenza e violazione degli artt. 2056, 1226, 2727 e 2697 c.c., sostenendo che, accertata la pericolosità e la violazione delle distanze, il danno alla proprietà poteva e doveva essere desunto anche in via presuntiva, senza esigere la prova di un danno diretto alla salute; ha richiamato inoltre l'orientamento sul danno da violazione delle distanze e sul danno presunto o in re ipsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di violazione delle distanze e di opere intrinsecamente pericolose, il giudice di merito non può escludere la tutela risarcitoria solo perché non sia provato un danno alla salute, ma deve קודם valutare se gli elementi allegati siano idonei, anche per presunzioni, a dimostrare una concreta limitazione del godimento del bene. Poiché la Corte d'appello aveva omesso tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui, in caso di violazione delle distanze, il danno può essere provato tramite ragionamento presuntivo fondato su elementi da cui emerga una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di ulteriori pregiudizi allegati e provati dall'attore.

Norme richiamate

  • art. 1120 c.c.

    richiamato dal giudice di merito come norma violata dall'installazione della canna fumaria; la Cassazione non ne sviluppa autonomamente la portata, ma considera decisivo l'accertamento della violazione della disciplina delle distanze e della pericolosità dell'opera.

  • art. 890 c.c.

    la distanza per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi è collegata a una presunzione di nocività/pericolosità, assoluta se prevista dal regolamento edilizio comunale e relativa in mancanza, superabile con prova contraria.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    dedotto come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente o carente.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno nell'ambito della responsabilità aquiliana.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per l'uso delle presunzioni semplici nella prova del danno.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova del pregiudizio subito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come vizio denunciato per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In caso di violazione delle distanze legali tra costruzioni o manufatti potenzialmente pericolosi, il proprietario confinante può cumulare tutela ripristinatoria e tutela risarcitoria, purché alleghi e dimostri, anche per presunzioni, una concreta compressione del godimento del bene.
  • Il danno risarcibile non coincide con la cosa in sé, ma con la perdita o riduzione della concreta possibilità di godimento del diritto di proprietà; la verifica deve quindi riguardare la menomazione delle facoltà dominicali e non richiedere necessariamente la prova di un danno alla salute.
  • L'esistenza del danno da violazione delle distanze può essere provata mediante presunzioni semplici fondate su fatti noti, come la pericolosità intrinseca del manufatto, la difformità dalle prescrizioni legali e le condizioni concrete del bene, purché l'attore alleghi il pregiudizio subito.
  • La formula del "danno in re ipsa" va intesa e sostituita con quella di danno presunto o danno normale: il giudice deve verificare se dagli elementi allegati sia inferibile, secondo un ragionamento presuntivo, la riduzione di fruibilità della proprietà e degli altri pregiudizi risarcibili.
  • Quando il giudice di merito accerta la violazione delle distanze e la pericolosità del manufatto, non può negare automaticamente il risarcimento per difetto di prova del danno biologico, ma deve esaminare se sussista un danno da compressione del diritto dominicale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.