Cassazione Penale, Ordinanza n. 11846/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestando il giudizio negativo sulla personalità e sulla concedibilità del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la prognosi sulle attenuanti generiche può essere formulata sulla base degli elementi relativi alla personalità dell'imputato, compresi i precedenti registrati fino al momento della decisione. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati quali norme integratrici del reato per cui vi è stata condanna confermata nei gradi di merito
le circostanze attenuanti generiche sono valutate in base agli elementi che esprimono la personalità del soggetto, potendo considerarsi anche le condanne intervenute fino alla decisione
in caso di ricorso inammissibile segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi di fatto e della prova già apprezzati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti ritenuta più favorevole al ricorrente.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti logicamente coerente e giuridicamente corretta, e il ricorso si limiti a doglianze di fatto.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche va valutata tenendo conto degli elementi relativi alla personalità dell'imputato, compresi i precedenti eventualmente risultanti fino alla decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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