Cassazione Civile, Ordinanza n. 07408/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
La lite riguarda una corte comune sita tra più mappali nel Comune di Verona. In primo grado era stata accolta la domanda di rimozione di opere e manufatti collocati sulla corte comune e, al contempo, era stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti diretta alla divisione del bene, in natura oppure mediante attribuzione integrale a loro favore, poiché titolari di una quota prevalente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di divisione ritenendo che la ripartizione proposta avrebbe imposto la costituzione di servitù su mappali estranei al giudizio o su un mappale in comproprietà con un terzo non evocato in causa, e per tale ragione aveva escluso anche la divisione giudiziale. I ricorrenti hanno dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva considerato un atto di compravendita intervenuto nel 2016 che, secondo loro, li aveva resi soli proprietari delle porzioni su cui sarebbe eventualmente dovuta sorgere la servitù necessaria alla divisione; dall'altro, nullità della sentenza per violazione degli artt. 817 e 818 c.c. e per motivazione carente o incongrua, sostenendo che la Corte d'appello non aveva valutato un precedente atto di compravendita del 1994 dal quale, in ragione della natura pertinenziale della corte rispetto alla casa trasferita, avrebbe dovuto desumersi il trasferimento anche della corte stessa, senza residua titolarità in capo alla terza comproprietaria. La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo, osservando che il giudice di merito aveva affermato la persistenza della comproprietà del terzo senza considerare il successivo trasferimento del 1994 né verificare, alla luce dello stato dei luoghi e del contenuto del titolo, se la corte, quale accessorio/pertinenza, fosse compresa nel trasferimento anche se non espressamente menzionata. Ha inoltre rilevato che la domanda di divisione richiede la partecipazione di tutti i contitolari, costituendo ipotesi di litisconsorzio necessario; pertanto, in presenza di un difetto di contraddittorio, il giudice non può pronunciarsi nel merito ma deve rilevare il vizio e rimettere la causa al primo giudice. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, per nuovo esame della proprietà e, solo in via conseguente, della divisibilità del bene; le spese di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La decisione d'appello è stata censurata perché aveva dato per persistente la comproprietà di un terzo senza esaminare il titolo traslativo successivo e senza verificare se la corte, qualificabile come pertinenza/accessorio del bene principale, fosse stata inclusa nel trasferimento anche in mancanza di espressa menzione. La Corte ha inoltre richiamato il principio del litisconsorzio necessario nella divisione, evidenziando che, ove manchi un contitolare, il giudice non può decidere nel merito ma deve disporre la rimessione al primo giudice.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti
il motivo è prospettabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato esaminato dal giudice di merito; qui la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
la violazione di legge e il vizio motivazionale sono stati ritenuti sussistenti in relazione al mancato esame del successivo atto traslativo e del regime pertinenziale della corte.
motivazione carente e comunque incongrua
la motivazione è stata ritenuta inadeguata perché non ha considerato un titolo di acquisto rilevante ai fini dell'appartenenza del bene.
viene richiamato per il rapporto pertinenziale: gli accessori/pertinenze del bene immobile si intendono compresi nel trasferimento salvo volontà contraria espressa.
è richiamato come norma collegata al regime degli accessori/pertinenze e alla loro inclusione nel trasferimento del bene principale.
è evocato come possibile limite alla divisibilità del bene in relazione alla natura della cosa comune, tema rimasto però impregiudicato in sede di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione è necessario accertare preliminarmente e in modo completo l'effettiva titolarità del bene comune, considerando tutti i titoli traslativi rilevanti e non solo uno dei precedenti atti di acquisto.
- Quando un bene presenta natura pertinenziale o accessoria rispetto a un immobile trasferito, la sua inclusione nel trasferimento può desumersi anche in assenza di espressa menzione nell'atto, salvo una volontà contraria inequivoca.
- La decisione che affermi la permanenza della comproprietà di un terzo senza esaminare un successivo atto di trasferimento rilevante è censurabile per violazione di legge e per motivazione insufficiente o apparente, se il mancato esame incide sull'accertamento del diritto controverso.
- La domanda di divisione integra una ipotesi di litisconsorzio necessario: se non sono presenti tutti i contitolari del bene, il giudice non può pronunciarsi nel merito e, ove il vizio emerga in appello, deve rimettere la causa al primo giudice.
- Il giudice del rinvio dovrà prima risolvere il problema dell'appartenenza del bene e solo successivamente affrontare la divisibilità in natura o l'eventuale necessità di pesi o servitù funzionali alla ripartizione.
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