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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27407/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso nella detenzione di sostanza stupefacente (hashish in quantitativo ingente), con ulteriori addebiti per uno dei due relativi a cocaina e marijuana. La ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio motivazionale per omessa valutazione in concreto dell'offensività della condotta ai fini dell'aggravante dell'ingente quantitativo; dall'altro, violazione di legge per il diniego delle pene sostitutive, sostenendo che la Corte avesse motivato in modo illogico e contraddittorio, non valorizzando il comportamento processuale collaborativo e la correttezza tenuta durante la misura coercitiva domiciliare. Il coimputato ha censurato il mancato esame della richiesta di accesso alla pena sostitutiva, affermando di averla tempestivamente formulata con motivi aggiunti depositati telematicamente entro i termini dell'art. 598-bis c.p.p. e deducendo violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 125, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generiche le doglianze, prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente riproduttive di censure già disattese in appello. Quanto all'aggravante dell'ingente quantitativo, ha reputato congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il notevole superamento delle soglie di riferimento elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e la rilevante offensività della condotta. Quanto alla pena sostitutiva, ha ritenuto logicamente motivato il diniego nei confronti della ricorrente, fondato sull'art. 58 l. 689/1981 e sui criteri dell'art. 133 c.p. In relazione al coimputato, ha affermato che la richiesta di sostituzione non può essere introdotta tardivamente con meri motivi aggiunti se non era stata devoluta con uno specifico motivo di appello; il consenso alla sostituzione, comunque prestato nei termini dell'art. 598-bis c.p.p., non impone al giudice di provvedere se manca una valida devoluzione della questione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    L'aggravante dell'ingente quantitativo è configurabile quando il quantitativo di stupefacente, valutato secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza, supera ampiamente le soglie di riferimento; il giudice può valorizzare anche la capacità diffusiva della sostanza e la concreta offensività del fatto.

  • art. 58 l. 689/1981

    La concessione della pena sostitutiva è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarla in base a una prognosi sfavorevole sulla funzione rieducativa e risocializzante della misura.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati per valutare la personalità dell'imputato, l'offensività del fatto e la prognosi sull'idoneità della pena sostitutiva.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La doglianza sul difetto di motivazione è infondata se la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e congrua sulle questioni devolute.

  • art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.

    Il termine ivi previsto riguarda la manifestazione del consenso alla sostituzione della pena detentiva; esso non vale a introdurre autonomamente, se non già devoluta con specifico motivo di appello, una domanda di sostituzione che richiede espressa devoluzione.

  • art. 598-bis, comma 4-bis, c.p.p.

    Nel giudizio di appello il consenso alla sostituzione può essere utilmente prestato fino alla data dell'udienza partecipata, ma tale consenso non obbliga il giudice a provvedere se manca una specifica richiesta ritualmente devoluta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 598-bis c.p.p.

    È richiamato nel contesto dell'appello cartolare/partecipato per la disciplina dei termini e delle modalità di deduzione della disponibilità alla sostituzione della pena.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'ingente quantitativo in materia di stupefacenti richiede una valutazione in concreto della quantità e della capacità diffusiva della sostanza; il giudice può fondare la sussistenza dell'aggravante sul rilevante superamento delle soglie elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La censura di legittimità non può limitarsi a riproporre doglianze già formulate in appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito, con motivazione non illogica, compie una prognosi sfavorevole sulla capacità della misura di perseguire finalità rieducative e risocializzanti, valorizzando gravità del fatto, quantità dello stupefacente, modalità della condotta e personalità dell'imputato.
  • Nel giudizio di appello, la richiesta di accesso a una pena sostitutiva deve essere specificamente devoluta con un motivo di impugnazione; il solo consenso alla sostituzione, espresso nei termini processuali previsti, non impone al giudice di decidere su una domanda non ritualmente introdotta.
  • La tardiva introduzione in appello di una richiesta non devoluta non crea un valido rapporto processuale sulla relativa questione e non obbliga il giudice a statuire sul punto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPene alternativeImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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