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Sentenza

Sentenza del 16/03/2020 n. 7261 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia relativa a un atto di contestazione di sanzioni e di maggiori dazi per una importazione del 2011: l'Agenzia delle dogane aveva rettificato al rialzo il valore della merce e aveva contestato la responsabilità anche allo spedizioniere C.T. in quanto rappresentante diretto dell'importatore. C.T. impugnava sostenendo, in sintesi, che nella rappresentanza diretta la responsabilità doganale primaria compete all'importatore e che lo spedizioniere non può essere ritenuto solidalmente responsabile per la falsità dei documenti forniti dall'importatore se non fosse consapevole (o non dovesse esserlo) della falsità; denunciava inoltre violazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e decidendo nel merito in favore dell'originario ricorrente (C.T.). La Corte ha enunciato il principio secondo cui lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è obbligato in solido al pagamento dei dazi derivanti da rettifica dell'accertamento quando si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore e i documenti da questi forniti. La responsabilità solidale del rappresentante diretto sussiste solo se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha concretamente contribuito alla formazione della dichiarazione fornendo dati o documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, incompletezza o non veridicità, ovvero se lo spedizioniere ha partecipato all'introduzione irregolare o alla sottrazione al controllo doganale nelle ipotesi previste dagli artt. 202-203 CDC. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario - CDC)

    art. 5 (comma 2 e comma 4), artt. 38 ss., art. 201 (p.3), artt. 202-205, art. 64 p.6

    La Corte distingue la responsabilità legata alla dichiarazione (art. 201 CDC) da quella derivante da introduzione irregolare o sottrazione al controllo (artt. 202-203 CDC). Il debitore doganale è il dichiarante; il rappresentante diretto normalmente rimane estraneo alla obbligazione derivante da una dichiarazione errata salvo che abbia fornito dati o documenti sapendo o dovendo sapere della loro erroneità. Mancanza di prova dei poteri di rappresentanza può far presumere rappresentanza indiretta (art.5).

  • L. 25 luglio 2000, n. 213

    La norma stabilisce che lo spedizioniere risponde solidalmente nei confronti del tributo se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità dei dati o dell'inidoneità dei documenti. La Corte la interpreta in correlazione con l'art.201 CDC: la responsabilità solidale sussiste solo se lo spedizioniere ha concretamente contribuito alla dichiarazione fornendo dati/documenti errati e conoscendone o dovendone conoscere l'irregolarità.

  • TULD (Testo unico delle dogane)

    art. 40; art. 41 abrogato dalla L. 8 maggio 1998, n. 146 (art. 28)

    La dichiarazione può essere resa personalmente dall'importatore o tramite rappresentante diretto o indiretto (art.40). L'art.41 TULD che prevedeva una responsabilità sussidiaria dello spedizioniere è stata abrogata e ritenuta incompatibile con il CDC.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    art. 11 e art. 10 (citati nel ricorso)

    Richiamati in tema di responsabilità e di onere della prova: la Corte ricorda che la prova della responsabilità solidale grava sull'Amministrazione e può essere fornita anche con presunzioni (art. 2729 c.c. invocato).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamata in relazione alla questione del contraddittorio con lo spedizioniere; la Corte però ha risolto la controversia sui primi due motivi e ha assorbito gli altri, senza accogliere le altre doglianze.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è automaticamente solidalmente responsabile per i dazi risultanti da una rettifica della dichiarazione se si è limitato a depositare la dichiarazione e i documenti forniti dall'importatore.
  • La responsabilità solidale del rappresentante diretto sussiste solo se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha concretamente contribuito alla formazione della dichiarazione fornendo dati o documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza o la falsità.
  • Se l'obbligazione doganale deriva da fatti diversi dalla dichiarazione regolarmente presentata (introduzione irregolare, sottrazione al controllo, ecc.), possono applicarsi gli artt. 202-203 CDC e la responsabilità può coinvolgere chi ha partecipato all'operazione sapendo o dovendo sapere dell'irregolarità.
  • L'onere della prova della responsabilità dello spedizioniere è a carico dell'Amministrazione doganale e può essere assolto anche mediante elementi presuntivi, purché idonei.
  • Norme nazionali che imponevano una responsabilità sussidiaria automatica dello spedizioniere sono state abrogate o devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione; pertanto non si può estendere la responsabilità oltre i limiti stabiliti dal CDC.
  • In casi analoghi, verificare sempre se la dichiarazione sia stata regolarmente presentata: se sì, la verifica della posizione dello spedizioniere deve concentrare l'accertamento sul suo concreto apporto nella formazione della dichiarazione e sulla conoscenza dell'irregolarità.

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