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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41327/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 386 cod. pen. La Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, confermando però le statuizioni civili già adottate nei confronti dell'imputato. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, censurava la conferma delle statuizioni civili sul presupposto che la parte civile non avesse partecipato all'udienza di trattazione in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, affermando che, in base al principio di immanenza della costituzione di parte civile, ai fini della conferma delle statuizioni civili non è necessaria la partecipazione della parte civile all'udienza di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tale conseguenza non può essere esclusa quando il ricorso sia proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di appello è rimasta ferma, con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato e conferma delle statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 386 c.p.

    È il reato per cui il giudizio di merito era stato definito con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 576 c.p.p.

    Rileva, in via implicita, per la disciplina delle statuizioni civili nel processo penale, che restano confermabili anche in assenza della partecipazione della parte civile all'udienza di appello.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria non può essere esclusa se il ricorrente ha dato causa con colpa alla causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della conferma delle statuizioni civili in appello opera il principio di immanenza della costituzione di parte civile: la mancata partecipazione della parte civile all'udienza di trattazione non impedisce la decisione sulle domande civili già ritualmente introdotte.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una censura manifestamente infondata rispetto a un principio processuale consolidato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La conferma delle statuizioni civili può essere pronunciata anche quando il processo penale sia definito con proscioglimento per prescrizione del reato, purché il giudice abbia conservato cognizione sulle domande civili nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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