Cassazione Penale, Ordinanza n. 01411/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, ma dal testo disponibile non emerge il reato originariamente contestato né il contenuto specifico della sentenza di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo ritenuto manifestamente infondato e generico: la difesa contestava la valutazione della Corte territoriale in ordine all'insussistenza del presupposto della particolare tenuità del fatto, ma la Cassazione ha rilevato che la motivazione di appello era già adeguata e immune da vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
La Corte richiama la nozione di particolare tenuità del fatto come presupposto da verificare in concreto; nel caso di specie afferma che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla sua insussistenza.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso presuppone che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure manifestamente infondate o generiche, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione sull'insussistenza della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, adeguata e giuridicamente corretta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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