Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11136/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di truffa. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di omessa/insufficiente/apparente motivazione e erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 42 e 89 c.p., sostenendo che la Corte di appello non si sia adeguatamente pronunciata sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) alla luce di un presunto vizio parziale di mente; (2) vizio di omessa/apparente/contraddittoria motivazione e erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 133 e 89 c.p., censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio e il rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro valutate senza tenere conto del vizio parziale di mente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale ha correttamente distinto tra i piani dell'imputabilità e del dolo, richiamando consolidata giurisprudenza e motivando con un procedimento inferenziale sui fatti oggettivi l'accertamento del dolo. Ha altresì escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025 potesse sovrapporre i due piani. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la pena era stata fissata al minimo ed attenuata ai sensi dell'art. 89 c.p.; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con elementi (gravità della condotta, ammontare del profitto, plurimi precedenti) ritenuti decisivi e non manifestamente illogici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma sulle ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi risultassero aspecifici e manifestamente infondati perché si limitavano a reiterare censure già disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito

  • art. 42 c.p.

    Riferito all'imputabilità; la Corte ha ribadito l'autonomia dell'accertamento dell'imputabilità rispetto a quello del dolo, richiedendo che l'accertamento del dolo segua le regole generali per il soggetto imputabile

  • art. 89 c.p.

    Diminuente per vizio parziale di mente o fattori attenuanti: la Corte ha rilevato che la diminuzione era stata già riconosciuta in primo grado e valutata correttamente dalle Corti, senza che ciò comportasse il riconoscimento automatico di ulteriori attenuanti generiche

  • art. 133 c.p.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione applicata dal primo giudice e non erronea la valutazione dei criteri di commisurazione

  • art. 628 c.p.

    Richiamato in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 150/2025; la Corte di cassazione ha osservato che la declaratoria di illegittimità parziale richiamata non altera il principio secondo cui non si sovrappongono i piani di accertamento dell'imputabilità e del dolo

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma richiamata in ordine alla riservatezza dei dati personali nella diffusione del provvedimento; la sentenza contiene avvertenze di omettere generalità in caso di diffusione

Massime di principio

  • La presenza di un vizio parziale di mente o di una diminuzione dell'imputabilità non determina automaticamente l'assenza di dolo: i piani di accertamento dell'imputabilità (art. 42 c.p.) e del dolo sono autonomi e vanno valutati con criteri distinti.
  • In sede di ricorso per cassazione è imprescindibile confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle stesse censure già disattese nei gradi di merito rende il ricorso aspecifico e inammissibile.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è difficilmente sindacabile in cassazione se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e non manifestamente illogica, anche quando non consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti.
  • La determinazione della pena, se fondata su criteri esplicitati dal primo giudice e se commisurata al minimo edittale con diminuzione applicata, non viene agevolmente riformata in cassazione in assenza di errori logici o di diritto evidenti.
  • Le pronunce della Corte costituzionale che incidono su disposizioni penali devono essere valutate nel loro ambito applicativo; non sempre comportano la ricostruzione dei criteri probatori o l'annullamento di principi consolidati su imputabilità e dolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.