Cassazione Penale, Sentenza n. 31309/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di prescrizione: l'assegno era stato negoziato il 18/07/2014 e quindi il reato di ricettazione si sarebbe consumato a quella data (non nel 17/12/2015 indicato nel capo di imputazione), con conseguente estinzione per prescrizione prima della sentenza di appello; 2) mancata e non convincente prova dell'identità della persona che ha negoziato l'assegno e incongruenze sui documenti (numero carta d'identità annotato sull'assegno diverso da quello usato per l'apertura del conto), oltre a censure sulla motivazione della Corte d'appello; 3) censura in ordine al diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ritenendo che la motivazione usata dalla Corte (esigenze di pubblicità per l'affidamento commerciale dei terzi) fosse estranea ai criteri valutabili per quel beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo ritenendo congrua e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito sull'identificazione della persona che negoziò l'assegno (identificata mediante carta d'identità corrispondente all'imputata, senza denuncia di smarrimento/furto/clonazione e con lo stesso conto corrente intestato alla Santillo). Il primo motivo (prescrizione) è stato ritenuto fondato: il reato si era consumato al più tardi il 18/07/2014; il termine prescrizionale, calcolato sul massimo della pena per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), risultava pari a 8 anni, con eventuale aumento fino a un quarto per interruzioni previsto dagli artt. 160 e 161 c.p., quindi fino a 10 anni; non essendovi sospensioni, il reato si era prescritto entro il 18/07/2024, prima della sentenza di appello del 22/10/2024. Per effetto di ciò la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso viene invece rigettato con riferimento alle statuizioni civili, che sono confermate.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento di uno dei motivi di cassazione, relativo a inosservanza/erronea applicazione di norme sostanziali (esame di leggi penali rilevanti per la decisione).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta mancanza o insufficienza della motivazione della sentenza di merito.
Stabilisce il criterio per il calcolo del tempo necessario a prescrivere (il primo comma rimanda al massimo della pena edittale); la Corte ha applicato tale criterio per determinare il termine prescrizionale del reato di ricettazione.
Richiamato insieme all'art. 161 per i principi sulle cause che sospendono o interrompono la prescrizione; la Corte ha tenuto conto del limite all'aumento del tempo prescrizionale in seguito ad atti interruttivi.
Prevede gli effetti dell'interruzione della prescrizione; la Corte ha ricordato che, anche in presenza di atti interruttivi, l'aumento non può superare il quarto del tempo necessario a prescrivere.
Definisce il reato di ricettazione e ne fissa la pena massima (otto anni), parametro usato per il calcolo del termine prescrizionale ex art. 157 c.p.
Richiamato nel terzo motivo, relativo ad aspetti procedurali/formali connessi al certificato del casellario; la Corte ha considerato il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Menziionato nel secondo motivo (probabile confutazione di contestazioni di tipo fraudolento), ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficientemente logica a respingere le censure.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato; applicata qui per dichiarare l'annullamento senza rinvio agli effetti penali.
Massime di principio
- La data di consumazione effettiva del reato, non la data indicata nel capo di imputazione, rileva per il calcolo della prescrizione: occorre individuare il momento in cui l'evento costituitivo del reato si è concretamente verificato.
- Per il calcolo del termine prescrizionale si prende a riferimento il massimo della pena edittale (art. 157 c.p.); eventuali effetti interruttivi possono aumentare il termine ma, secondo la giurisprudenza richiamata, tale aumento non può eccedere il quarto del tempo necessario a prescrivere.
- Se al momento della pronuncia in grado d'appello (o successivamente, al momento del controllo di cassazione) il reato è già estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai soli effetti penali, pur confermando eventuali statuizioni civili.
- Le censure relative alla prova dell'identità e a incongruenze documentali vanno valutate sulla base della motivazione dei giudici di merito: se la motivazione è logica e priva di contraddizioni manifeste, la Cassazione tende a non rimettere in discussione la valutazione di merito.
- La decisione sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale coinvolge criteri di merito che possono essere assorbiti se il profilo penale principale (es. prescrizione) viene accolto; tuttavia, le esigenze di 'pubblicità' richiamate in motivazione devono essere pertinenti e ricollegate ai criteri previsti dalla legge.
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