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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36331/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'appartamento della ricorrente, che attribuiva la causa al cattivo stato manutentivo della copertura e/o di parti dell'immobile sovrastante, con conseguente domanda di eliminazione delle cause del danno e di risarcimento. In primo grado il tribunale aveva condannato il condominio e la proprietaria dell'appartamento sovrastante sia all'esecuzione dei lavori necessari sia, in difetto, al pagamento di una somma per il ripristino. In appello la sentenza era stata riformata nei confronti della sola proprietaria sovrastante, con rigetto della domanda proposta contro di lei. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extra petita, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero potuto condannare al ripristino in forma specifica ma solo al ristoro economico; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., contestando la lettura data alla CTU e alla statuizione secondo cui la somma liquidata sarebbe stata subordinata alla mancata esecuzione delle opere; 3-4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di spese del grado di appello, ritenendo illegittima la compensazione disposta dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. era stata erroneamente veicolata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. anziché come nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c.; in ogni caso, il motivo era privo della necessaria specifica trascrizione degli atti difensivi ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto non scrutinabile perché, sotto l'etichetta dell'omesso esame, mirava in realtà a rivalutare il merito e le risultanze istruttorie; la Corte ha ribadito che il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o insanabilmente contraddittoria. I motivi sulle spese sono stati ritenuti infondati perché il controllo di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa e, nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la regolazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va dedotta come nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non è il mezzo corretto per censurare la violazione dell'art. 112 c.p.c. né per contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale rilevante per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c. e i vizi di motivazione costituzionalmente rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti; in mancanza la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente di dedurre il semplice difetto di sufficienza della motivazione né di chiedere una rivalutazione del merito; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti tracciati dalla giurisprudenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    L'obbligo di motivazione è violato solo in presenza di motivazione mancante o apparente, o di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione manca o è soltanto apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; per il resto la regolazione è rimessa al giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico del vittorioso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta come nullità processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o processuale ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; la mancata riproduzione del contenuto degli atti rilevanti comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è più consentita una censura volta a ottenere la rivalutazione del merito o delle prove.
  • In materia di spese processuali, il controllo della Corte di cassazione è limitato a verificare che esse non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; al di fuori di tale limite, la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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